11 Luglio 2020
Una riduzione di volume costituisce difformità?
Secondo il Tar Campania la volumetria realizzata in riduzione rispetto al progetto assentito non costituisce variazione essenziale
L’aumento di volumetria costituisce uno dei casi più frequenti di variazione in difformità di un progetto, ma cosa succede quando la volumetria realizzata si trovi ad essere in riduzione? A chiarire il caso interviene il Tar Campania con la sentenza n. 678/2020.
Il caso
Una società titolare di un immobile adibito ad attività di ristorazione decideva di effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale con aumento di volumetria; per tale motivo presentava una SCIA al Comune.
Durante i lavori la società decideva di rinunciare alla creazione di alcuni spazi accessori, a causa delle ridotte dimensioni dell’immobile e per non compromettere l’aspetto estetico della struttura architettonica storicamente datata.
Successivamente il Comune emetteva un ordine interdittivo contestando che quella minore volumetria costituiva, a suo parere, una difformità rispetto al progetto approvato.
Per questo motivo, ed ad altre circostanze, la società decideva di far ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Campania
I giudici, in merito alla questione della volumetria, richiamano il comma 1 dell’art. 32 del Testo Unico dell’edilizia secondo il quale le variazione essenziali apportate ad un progetto si verificano quando sussistano una delle seguenti condizioni:
mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard urbanistici previsti dal dm 1444/68;
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Al contrario, concludono i giudici, ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale tale da giustificare scelte provvedimentali rigorose come quelle assunte dal Comune.
Il ricorso è quindi accolto.
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