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Bonus facciate: detraibili anche le spese per le prestazioni professionali

Le Entrate chiariscono che sono detraibili al 90% anche le spese relative a: progettazione, perizie, APE, direzione dei lavori, ponteggi, sicurezza, impianti e restauri

Data:
11 Luglio 2020

Le Entrate chiariscono che sono detraibili al 90% anche le spese relative a: progettazione, perizie, APE, direzione dei lavori, ponteggi, sicurezza, impianti e restauri

Con la risposta all’interpello n. 191/2020 l’Agenzia delle Entrate affronta la questione della detrazione, con il bonus facciate, delle spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per le opere accessorie (tra cui il pagamento della parcella dei tecnici).

I quesiti posti alle Entrate

L’Istante, libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri, formula alcuni quesiti, riferiti ai condomini che amministra, in merito al bonus facciate.

In particolare, il contribuente chiede se:

  1. ai fini del “bonus facciate”, si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero, e riqualificazione energetica, del patrimonio edilizio;
  2. risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori, quali, ad esempio:
    • quelle per la direzione lavori;
    • le spese per il coordinamento per la sicurezza;
    • le spese per la sostituzione dei pluviali;
  3. rientrano nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate;
  4. per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate”.

La risposta delle Entrate

Le Entrate premettono che il bonus facciate è stato introdotto con l’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Procede poi a rispondere ai quesiti del tecnico.

Quesito 1  – applicazione delle procedure ed adempimenti dell’ecobonus

Le disposizioni recate dal comma 220, dell’art.1 della legge di bilancio, hanno lo scopo di ricondurre il bonus ad interventi che siano finalizzati al contenimento dei consumi energetici e prevedono che ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le previste disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Ne deriva che per tali interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”.

Quesito 2 – detrazione delle opere accessorie (e delle spese tecniche)

Le Entrate ribadiscono che sono ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti:

  • a grondaie ed ai pluviali;
  • a parapetti e cornicioni;
  • alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Come inoltre ribadito nella circolare n. 2/E del 2020 viene chiarito che la detrazione spetta anche per:

  • le spese sostenute per l’acquisto dei materiali;
  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica).

Con riferimento ai quesiti posti dall’Istante, le Entrate fanno presente che, in base a quanto sopra chiarito, rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dall’Istante, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.

Quesito 3 – restauro di balconi, senza interventi sulle facciate

Rispondendo al quesito del contribuente, le Entrate chiariscono che il “bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Quesito 4 – interventi iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, si fa presente che nella citata circolare n. 2/E del 2020 viene, al riguardo, rilevato che nel comma 219 è utilizzata la locuzione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020 ”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi.

Ciò comporta che, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Ultimo aggiornamento

11 Luglio 2020, 12:37