Attività Produttive

22 Febbraio 2018

VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI – Dal Ministero chiarimenti interpretativi sulle modifiche introdotte dall’art. 64-bis della L. n. 96/2017 al D.Lgs.n. 170/2001

Con la risoluzione n. 537007 del 7 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti sulla corretta applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, il cui articolo 2 è stato così modificato dall’articolo 64-bis, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50:

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

  1. a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
  2. b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”, a fronte della precedente formulazione che prevedeva la congiunzione “ovvero”.

Al riguardo, viene chiesto:

  1. a) se anche alla luce dell’attuale formulazione della richiamata lettera b) del comma 1, i punti vendita non esclusivi possano continuare a gestire in assortimento entrambe le tipologie di prodotti editoriali (sia quotidiani che periodici);
  2. b) nel caso in cui l’interpretazione esatta fosse quella secondo cui la legge non consente ai punti vendita non esclusivi la vendita dei quotidiani unitamente ai periodici, se i punti vendita non esclusivi, che vendevano entrambe le tipologie prima dell’intervenuta modifica, debbano ora modificare la loro offerta commerciale.

Riguardo al primo quesito, il Ministero ritiene:

  1. a) che dalla modifica non può conseguire che i soggetti legittimati all’esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani o i periodici;
  2. b) che l’utilizzo della congiunzione “o” all’articolo 2, comma 1, lettera b), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, “sia finalizzato a garantire ai soggetti titolari di detti punti di vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi”.

La stessa conclusione si ricava anche dalla vigente formulazione dell’articolo 2, comma 3, del citato D.Lgs. n. 170/2001 (anch’esso oggetto di modifica ad opera del medesimo articolo 64-bis, del D.L. n. 50/2017), il quale, nell’individuare i soggetti legittimati ad esercitare l’attività in regime di non esclusività, dispone che i medesimi “possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività …”, utilizzando la congiunzione “e” e sancendo, pertanto, la possibilità per i medesimi di vendere ambedue le tipologie (quotidiani e periodici).

Con riferimento all’ulteriore richiesta di parere, il Ministero ritiene che, anche nel caso in cui il competente Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (a cui è stato inviato una richiesta di parere) non concordi con quanto sostenuto nella presente nota, “non può che restare ferma, per i soggetti legittimati alla vendita di entrambe le tipologie di prodotti editoriali prima dell’intervenuta modifica, la possibilità di continuare l’attività nei medesimi termini”, stante il principio del tempus regit actum.

Ultimi articoli

Edilizia 26 Maggio 2023

Decreto Bollette convertito in legge: semplificazione per gli impianti fotovoltaici

L’articolo 7-bis reca norme di semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici

Edilizia 24 Maggio 2023

Casetta sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire

Tar Liguria: una casetta in legno realizzata sull'estremità più alta di un tronco di palma non rientra nell'alveo dell'edilizia libera, se costituisce un vero e proprio manufatto caratterizzato anche da una struttura portante e non ha carattere temporaneo, ma stabile e duraturo

Edilizia 19 Maggio 2023

Modifica destinazione d’uso con manutenzione straordinaria e controllo relativo alla CILA

Consiglio di Stato: anche dopo il Decreto Semplificazioni, per il Testo Unico Edilizia le modifiche di destinazione d'uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria assentibili con CILA sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee.

Edilizia 17 Maggio 2023

Sanatoria edilizia: lo stretto legame con lo stato legittimo

L'attivazione delle procedure per l'accertamento di conformità presuppone la conoscenza dello stato legittimo e quello in cui si trova l'immobile

torna all'inizio del contenuto