22 Febbraio 2018
VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI – Dal Ministero chiarimenti interpretativi sulle modifiche introdotte dall’art. 64-bis della L. n. 96/2017 al D.Lgs.n. 170/2001
Con la risoluzione n. 537007 del 7 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico reca chiarimenti sulla corretta applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, il cui articolo 2 è stato così modificato dall’articolo 64-bis, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50:
“1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
- a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
- b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”, a fronte della precedente formulazione che prevedeva la congiunzione “ovvero”.
Al riguardo, viene chiesto:
- a) se anche alla luce dell’attuale formulazione della richiamata lettera b) del comma 1, i punti vendita non esclusivi possano continuare a gestire in assortimento entrambe le tipologie di prodotti editoriali (sia quotidiani che periodici);
- b) nel caso in cui l’interpretazione esatta fosse quella secondo cui la legge non consente ai punti vendita non esclusivi la vendita dei quotidiani unitamente ai periodici, se i punti vendita non esclusivi, che vendevano entrambe le tipologie prima dell’intervenuta modifica, debbano ora modificare la loro offerta commerciale.
Riguardo al primo quesito, il Ministero ritiene:
- a) che dalla modifica non può conseguire che i soggetti legittimati all’esercizio in regime di non esclusività siano obbligati ad effettuare una scelta tra le due fattispecie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani o i periodici;
- b) che l’utilizzo della congiunzione “o” all’articolo 2, comma 1, lettera b), stante il contesto al quale la definizione dei punti di vendita non esclusivi è riferibile, “sia finalizzato a garantire ai soggetti titolari di detti punti di vendita la possibilità di optare per una sola delle due tipologie di prodotti editoriali, ossia i quotidiani e i periodici, e ciò senza conseguenze sulla eventuale opzione di venderli entrambi”.
La stessa conclusione si ricava anche dalla vigente formulazione dell’articolo 2, comma 3, del citato D.Lgs. n. 170/2001 (anch’esso oggetto di modifica ad opera del medesimo articolo 64-bis, del D.L. n. 50/2017), il quale, nell’individuare i soggetti legittimati ad esercitare l’attività in regime di non esclusività, dispone che i medesimi “possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività …”, utilizzando la congiunzione “e” e sancendo, pertanto, la possibilità per i medesimi di vendere ambedue le tipologie (quotidiani e periodici).
Con riferimento all’ulteriore richiesta di parere, il Ministero ritiene che, anche nel caso in cui il competente Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (a cui è stato inviato una richiesta di parere) non concordi con quanto sostenuto nella presente nota, “non può che restare ferma, per i soggetti legittimati alla vendita di entrambe le tipologie di prodotti editoriali prima dell’intervenuta modifica, la possibilità di continuare l’attività nei medesimi termini”, stante il principio del tempus regit actum.
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