Sportello Unico per l'Edilizia

Veranda sul balcone al posto del pergolato: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la realizzazione di una veranda in luogo di un pergolato non è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria ma come nuova costruzione, avendo comportato la realizzazione di nuovi volumi

Data:
11 Dicembre 2023

Serve il permesso di costruire per la sostituzione di un pergolato esistente nella zona centrale del terrazzo con una struttura, di dimensioni minori del preesistente pergolato, costituita da tettoia inclinata poggiante sul fronte su pilastrini in ferro rivestiti in legno e nella zona retrostante su un muro in elevazione.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 9865/2023 dello scorso 17 novembre, sancendo l’abusività della struttura realuzzata senza titolo abilitativo e, di conseguenza, la sanzione demolitoria.

Il ricorso

Secondo l’appellante, si tratterebbe di semplici lavori di manutenzione straordinaria, con sostituzione delle due tettoie-pergolati preesistenti con due di materiale diverso. Tali manufatti sono stati definiti “verande” solo perché le tettoie sono state contornate da infissi scorrevoli di chiusura, infissi, peraltro, solo temporanei, da smontare nel periodo estivo e da rimontare in quello invernale.

Quindi:

  • non sono strutture create ex novo;
  • l’intervento realizzato era sanzionabile solo in via pecuniaria essendo l’esecuzione senza la previa D.I.A. dell’intervento manutentivo effettivamente realizzato;
  • sono stati eseguiti solo lavori di manutenzione straordinaria sostituendo le due tettoie-pergolati preesistenti con due di materiale diverso;
  • non vi è pertanto né un aumento di volumetria, né un aumento di superficie, né una modifica stabile della sagoma sicché, per un verso, per la loro realizzazione non era richiesto il rilascio del permesso di costruire, per l’altro le dette “verande” ben possono conseguire la sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del dpr 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

La veranda sostitutiva è nuova costruzione

Palazzo Spada respinge il ricorso osservando che, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, le opere non possono essere qualificate come interventi di manutenzione straordinaria in quanto non è stata dimostrata la loro preesistenza né l’esistenza di un valido titolo edilizio riferibile alle opere nella consistenza originaria, vale a dire prima dell’intervento di manutenzione.

D’altro lato, per stessa ammissione dell’appellante, le opere sarebbero state realizzate in sostituzione di “due tettoie-pergolati preesistenti”.

La realizzazione di una veranda con le caratteristiche sopra descritte in luogo di un pergolato non è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria ma come nuova costruzione, avendo comportato la realizzazione di nuovi volumi, peraltro in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La giurisprudenza del Consiglio ha chiarito del resto che «Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, determinando una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, in quanto integrano un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie» (Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8238).

Precarietà (presunta) delle opere

In virtù di quanto disposto dall’art.3 comma 1 lett.e.5) e 6 comma 1 lett. e-bis) del TUE, si evince che la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.

Le opere sanzionate con il provvedimento impugnato non rientrano pertanto nella nozione di opera precaria elaborata dalla giurisprudenza, non essendo tali dal punto di vista strutturale né essendo dirette a soddisfare esigenze temporanee.

Ultimo aggiornamento

11 Dicembre 2023, 22:03