Sportello Unico per l'Edilizia

Da garage a cucina: il cambio d’uso richiede il permesso di costruire

Tar Campania: l'accorpamento con cambio di destinazione d'uso di due distinti locali (garage e deposito) all'unità abitativa principale non può essere assentito con CILA o SCIA

Data:
19 Dicembre 2023

La trasformazione di una porzione (garage e deposito) di un immobile, nel suo complesso a destinazione abitativa, con l’effetto di incidere in modo determinate sul relativo carico urbanistico, deve essere realizzata previa ottenimento del permesso di costruire.

Lo ha precisato il Tar Campania nella sentenza 2838/2023 dello scorso 1° dicembre, ricordando che non possono essere sufficienti in tal senso ne la CILA ne la SCIA, In quanto non si tratta di una manutenzione straordinaria, ma di una ristrutturazione edilizia vera e propria.

CILA o SCIA: il ricorso

La ricorrente non contesta la realizzazione delle opere bensì la qualificazione dell’intervento che, per le sue caratteristiche, configurerebbe un intervento di manutenzione straordinaria, come tale necessitante di semplice CILA di cui all’art. 6 bis del dpr 380/2001, la cui mancanza comporta solo ed esclusivamente a carico del contravventore l’applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa di €. 1.000,00, ovvero, volendosi applicare la normativa vigente all’epoca della trasformazione (2005), la presentazione di una D.I.A. (oggi sarebbe SCIA), la cui mancanza comportava a norma dell’art. 37, comma 5 del TUE l’esclusiva e tassativa applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa di € 516,00.

Ancora: anche a voler ritenere che nella fattispecie l’intervento edilizio in argomento debba configurarsi quale ristrutturazione edilizia leggera, l’ordinanza impugnata sarebbe comunque illegittima in quanto per l’esecuzione di tale intervento sarebbe stato sufficiente all’epoca presentare al Comune una semplice D.I.A. ed oggi una semplice SCIA.

Accorpamento locali con cambio di destinazione d’uso: non bastano CILA o SCIA

Per il TAR, la tesi secondo cui l’accorpamento con cambio di destinazione d’uso di due distinti locali (garage e deposito) all’unità abitativa principale integrerebbe un intervento non sanzionabile ex art. 31 TUE non può essere condivisa.

Siamo di fronte, infatti, ad una trasformazione di una porzione – garage e deposito – di un immobile, nel suo complesso a destinazione abitativa, con l’effetto di incidere in modo determinate sul relativo carico urbanistico.

La trasformazione in cucina-soggiorno (e quindi in abitazione) di due vani (deposito e garage, nella specie) con iniziale destinazione non residenziale, realizzata con opere di abbattimento e adeguamento degli impianti, comporta inevitabilmente un incremento delle superfici “utili” ai fini residenziali, con connesso aggravio del carico urbanistico e soggiace pertanto, necessariamente al regime sanzionatorio ex art. 31 del Testo Unico Edilizia.

Peraltro, una volta appurata l’esecuzione di opere in assenza del necessario permesso di costruire, non costituisce onere dell’Amministrazione Comunale verificare la sanabilità delle stesse (a seguito di accertamento di conformità) in sede di vigilanza sull’attività edilizia, essendo per legge rimessa ogni iniziativa in merito all’impulso del privato interessato.

Ultimo aggiornamento

19 Dicembre 2023, 20:39