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Abusi edilizi su aree demaniali: la sanatoria è impossibile

Tar Lazio: la disciplina degli interventi abusivamente realizzati su suoli appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato o di enti pubblici prevede la demolizione dell'opera abusiva a spese del responsabile ed è preordinata a impedire l'indebita utilizzazione del bene pubblico

Data:
22 Ottobre 2026

Con sentenza 14067/2026 del 4 agosto, il Tar Lazio ha affermato che è legittima la dichiarazione di inammissibilità della segnalazione certificata di inizio attività in accertamento di conformità, presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per opere abusivamente realizzate su area demaniale, poiché l’art. 35 del medesimo decreto prevede, quale unica conseguenza dell’abuso commesso su suolo di proprietà pubblica, la demolizione a spese del responsabile, senza contemplare misure alternative, con conseguente insanabilità di tali opere (nella specie, manufatti annessi a uno stabilimento balneare in concessione sul demanio marittimo.

La mera esistenza o la successiva proroga della concessione demaniale non determina la sanatoria dell’abusività edilizia pregressa né impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione

Il caso

Tutto nasce dal ricorso contro la determinazione dirigenziale di un comune che disponeva la demolizione d’ufficio ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 delle opere eseguite all’interno di uno stabilimento balneare, la sospensione de lavori relativi ad una “struttura in pali e travi in legno con copertura nel medesimo materiale, il tutto pavimentato e tamponato а vetri ed alluminio anodizzato su due lati poggiante al perimetro dei manufatti principali, per una superficie totale di circa mq. 150 con altezza variabile da mt. 2,40 a mt. 4,00” e la dichiarazione di inammissibilità della SCIA e di ogni alto atto presupposto e conseguenziale.

A parere della ricorrente, detto provvedimento sarebbe illegittimo in quanto l’argomentazione sostenuta dall’amministrazione resistente – secondo la quale le opere abusive realizzate su terreni appartenenti al demanio dello Stato sarebbero insuscettibili di sanatoria – si scontrerebbe con molteplici disposizioni legislative, a partire dall’art. 8 TUE, le quali, al contrario, evidenzierebbero come tutte le disposizioni normative in materia di attività edilizia si applicherebbero anche alla realizzazione di manufatti da parte dei privati su aree demaniali, ivi comprese quelle dettate in materia di accertamento di conformità di edifici realizzati in assenza di (o in difformità dal) titolo abilitativo.

La rilevata tardività della SCIA in sanatoria

Innanzitutto, va rilevata, anche in relazione a tale profilo, la parziale improcedibilità del motivo di censura nella parte in cui con esso la parte si duole della rilevata tardività della SCIA in sanatoria rispetto al termine finale per la presentazione della segnalazione che l’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 fissa “all’irrogazione delle sanzioni amministrative”.

Invero, la (tardiva) conformazione all’ordine di demolizione della tettoia tamponata e del sottostante bancone di lavoro rende privo di interesse per il ricorrente l’auspicato annullamento, sotto tale profilo, della nota recante la declaratoria di inammissibilità della SCIA in sanatoria.

Nondimeno, tale argomentazione è comunque infondata nel merito, costituendo insegnamento consolidato, nella giurisprudenza, che il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 deve essere individuato nel periodo di tempo che gli artt. 31, 33 e 34 d.p.r. n. 380/01 prevedono per l’esecuzione spontanea della demolizione (Adunanza Plenaria n. 16/2023); ad analoga conclusione deve pervenirsi oggi in riferimento all’art. 36 bis d.p.r. n. 380/01 stante il tenore letterale della disposizione in esame del tutto omogeneo, sul punto, a quello dell’art. 36 citato.

Nel caso di specie, l’inottemperanza all’ordine di demolizione recato con la d.d. n. 57/2000 risulta accertata sin dal 2 febbraio 2000 e, a fronte di essa, parte ricorrente ha inteso reagire a tale ingiunzione proponendo gravame in sede giurisdizionale piuttosto che presentando istanza di accertamento di conformità, per cui ne deriva l’irrimediabile tardività della SCIA in accertamento presentata solamente il 28 luglio 2025 allorché l’amministrazione aveva disposto la demolizione delle opere abusive in danno della società responsabile.

Impossibile la sanatoria dell’abuso in area demaniale

La giustizia amministrativa ha desunto dall’art. 35 un principio di radicale insanabilità di tutti gli abusi commessi su aree demaniali (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 4318/2025: “Infatti l’abuso realizzato su suolo di proprietà dello Stato determina l’applicazione dell’art. 35, D.P.R. n. 380 del 2001 che, in tale ipotesi, prevede quale unica ed esclusiva conseguenza la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione contra legem, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, né deve tenere conto del lasso di tempo intercorso”; allo stesso modo, Cons. St., sez. VII, n. 10543/2024: “i manufatti abusivamente realizzati su area demaniale sono non sanabili ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001”; T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 541/2026: “Le opere realizzate su area demaniale marittima, in assenza di valido titolo edilizio e in periodo di mancanza o di interruzione della concessione demaniale, sono insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, dovendosi applicare il principio, ribadito dal Consiglio di Stato, della non sanabilità dei manufatti abusivi su suolo demaniale; la mera esistenza (o proroga successiva) della concessione demaniale non elide l’abusività pregressa né impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione”).

Pertanto, nessuna sanabilità avrebbe potuto riconoscersi alle opere in questione tanto più che, per l’ampiezza e le dimensioni delle medesime (tenuta ferma una lettura unitaria e non atomistica delle stesse, come prescritto dal costante indirizzo pretorio vigente in subiecta materia, cfr. Cons. St., sez. II, n. 2321/2024) esse non potevano che essere ricondotte al novero degli interventi edilizi di nuova costruzione soggetti a preventivo rilascio di permesso di costruire, preceduto dal relativo assenso da parte dell’amministrazione dei beni demaniali.

Ultimo aggiornamento

22 Ottobre 2026, 06:42