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Tettoia attrezzata in giardino: quando la SCIA non basta e serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: una copertura di 22 mq con barbecue, lavello e impianti non è una semplice pertinenza. Per identificare il giusto titolo abilitativo, bisogna considerare dimensioni, stabilità e autonomia funzionale dell'intervento

Data:
28 Ottobre 2026

Per stabilire il titolo edilizio necessario a realizzare una tettoia non basta verificare che sia collegata a un’abitazione e non generi volume chiuso. Gli uffici tecnici devono valutare le caratteristiche complessive dell’opera, la sua funzione e gli effetti prodotti sull’assetto urbanistico.

La pertinenza urbanistica ha infatti un significato più restrittivo rispetto a quella civilistica: riguarda manufatti di dimensioni contenute, subordinati all’edificio principale e privi di una propria autonomia funzionale ed economica. Quando, invece, la struttura assume una consistenza significativa e consente un utilizzo autonomo, può configurarsi una nuova costruzione, soggetta al permesso di costruire.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato

La sentenza n. 699/2026 del Consiglio di Stato riguarda una tettoia realizzata nel giardino di un’abitazione, per la quale era stata presentata una SCIA, dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica. La struttura, aperta su tre lati e addossata sul quarto a un muro di contenimento, copriva una superficie pavimentata di circa 22 metri quadrati.

Sotto la copertura erano stati installati un barbecue, un lavello e un piano per la preparazione degli alimenti. L’opera disponeva inoltre di impianti idrico-fognari ed elettrici, illuminazione e sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Il Comune aveva ritenuto sufficiente la SCIA, considerando la tettoia una pertinenza priva di volumetria aggiuntiva e senza modifiche ai prospetti. Il TAR ha invece escluso tale qualificazione, rilevando la creazione di una nuova superficie coperta e la possibilità di una permanenza stabile delle persone. Il Consiglio di Stato ha confermato questa valutazione.

 

Dimensioni, impianti e stabilità fanno la differenza

Per Palazzo Spada, la struttura non possiede i requisiti per essere considerata una semplice opera accessoria. La superficie di 22 mq, la presenza di attrezzature per la preparazione dei cibi e la dotazione impiantistica evidenziano una funzione concreta e non occasionale.

Anche l’assenza di chiusure laterali non è sufficiente a escludere la nuova costruzione. Un manufatto stabilmente collegato al suolo o a un edificio, anche mediante appoggio o incorporazione, può assumere rilevanza edilizia quando presenta caratteri di solidità e permanenza.

La copertura, inoltre, determina una superficie prima inesistente e può incidere sul carico urbanistico, superando così la funzione meramente accessoria richiesta per riconoscere la pertinenzialità.

Le verifiche richieste agli uffici comunali

La pronuncia offre un criterio operativo per l’istruttoria delle pratiche edilizie: la valutazione del titolo abilitativo deve basarsi sull’intervento nel suo complesso, senza fermarsi alla sola assenza di volume chiuso o alla denominazione attribuita dal proprietario.

Occorre verificare dimensioni, modalità di ancoraggio, opere di pavimentazione, impianti e destinazione effettiva dello spazio. Se questi elementi dimostrano un organismo stabile, dotato di autonomia funzionale e capace di produrre nuova superficie coperta, la SCIA non è sufficiente e può essere necessario il permesso di costruire.

La sentenza conferma quindi l’importanza di un controllo sostanziale sulle caratteristiche dell’opera: l’autorizzazione paesaggistica, ove necessaria, non sostituisce il titolo edilizio richiesto dalla normativa urbanistica.

Ultimo aggiornamento

28 Ottobre 2026, 05:25