12 Novembre 2016
Accatastamento fabbricati rurali, i chiarimenti dei geometri
Accatastamento fabbricati rurali: obbligo di iscrizione, sanzioni, ravvedimento e immobili esonerati. Ecco come operare
Gli operatori tecnici hanno spesso sollevato dubbi operativi derivanti dall’accatastamento dei fabbricati rurali. In questo articolo riprendiamo i chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei geometri su come operare in merito all’accatastamento dei fabbricati rurali.
Accatastamento fabbricati rurali, quadro normativo
Le norme che sono intervenute nel corso del tempo sulla questione relativa all’accatastamento dei fabbricati rurali sono le seguenti:
- il regio decreto legge 652/1939 stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al catasto urbano i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni.
- il dl 557/1993, recante istituzione del catasto dei fabbricati (precedentemente catasto urbano), impone l’?iscrizione di tutti i fabbricati nell?’archivio catastale. Tuttavia, l’iscrizione negli stessi non comporta automaticamente la perdita dei requisiti di ruralità dei fabbricati.
- la legge 286/2004 prevede che il requisito di ruralità degli immobili ai fini fiscali sussiste solo se i fabbricati (o le porzioni di essi a destinazione abitativa) sono posseduti dal proprietario o dall’affittuario del terreno che riveste la qualifica di imprenditore agricolo ed è iscritto nel registro delle imprese.
- il dl 201/2011 (decreto salva Italia) impone il definitivo accatastamento dei fabbricati rurali al catasto urbano, al fine di attribuire anche a questa tipologia di immobili la rendita catastale, finalizzata anche al pagamento dell’Imu.
Accatastamento fabbricati rurali, la circolare CNG
In occasione di un incontro promosso nei giorni scorsi tra rappresentati del catasto, Agenzia delle Entrate e Ordini nazionali, sono stati definiti e chiariti alcuni punti in tema di accatastamento fabbricati rurali.
Il consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati (CNG) ha riepilogato nella circolare 15086/2016 i punti principali in merito all’accatastamento dei fabbricati rurali:
- i proprietari dei fabbricati rurali, ancora individuati al catasto terreni, sono obbligati all’iscrizione al catasto fabbricati (dl 201/2011)
- in caso di inadempimento, l’Agenzia provvederà all’iscrizione al Catasto d’ufficio, con oneri a carico del proprietario
- le sanzioni per il mancato accatastamento vanno da un minimo di 1.032 euro, ad un massimo di 8.264 euro
- si potrà beneficiare del ravvedimento operoso nel caso di iscrizione volontaria al catasto, con notevole riduzione delle sanzioni (da un minimo di 172 euro a un amassimo di 1.377 euro).
- i fabbricati esclusi dall’obbligo di iscrizione sono:
- gli immobili collabenti F/2 (privi di rendita), da dichiarare mediante Docfa a cura di un professionista abilitato
- gli immobili diroccati (in stato di rudere): l’interessato può presentare direttamente dichiarazione all’Ufficio per l’aggiornamento dei dati al catasto terreni
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