Edilizia

7 Giugno 2018

Barriere architettoniche, l’ascensore per disabili supera il vincolo storico

Corte di Cassazione: necessario garantire l’accessibilità degli edifici eliminando le barriere architettoniche in quanto tale accessibilità costituisce un principio di interesse generale

Con la sentenza n. 9101/2018 la Cassazione ha chiarito che la necessità di eliminare le barriere architettoniche deve prevalere sugli eventuali vincoli storici cui è sottoposto un edificio condominiale.

I giudici hanno spiegato che la legge 13/1989 (‘Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati‘), oltre ad esprimere un principio di solidarietà sociale, persegue finalità di carattere pubblicistico, favorendo l’accessibilità agli edifici nell’interesse generale.

Inoltre, sottolineano i giudici, esiste un diritto fondamentale delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce legittimità all’intervento innovativo.

Pertanto, l’installazione di un ascensore rientra nei poteri dei condòmini, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice Civile.

Il caso

In un comune pugliese un condomino disabile aveva iniziato dei lavori per l’abbattimento del muro perimetrale, posto sul ballatoio della prima rampa di scale del fabbricato, per inserirvi la porta d’ingresso di un ascensore. I vicini erano ricorsi alla giustizia di primo grado, ottenendo dal Tribunale la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi.

Con un successivo ricorso avverso tale sentenza il condomino disabile otteneva il rigetto dell’azione di manutenzione e l’annullamento della precedente sentenza. Anche il ricorso in Appello dava medesimo giudizio.

Da qui il ricorso in Cassazione.

La sentenza

La Corte di Cassazione ha sentenziato dando ragione al condomino disabile responsabile dell’intervento per l’installazione dell’ascensore.

Secondo i giudici l’uso dell’ascensore gli era indispensabile per poter accedere all’abitazione ed inoltre:

  • la realizzazione dell’ascensore non ledeva in modo apprezzabile il compossesso del muro comune, tant’è che il condomino ricorrente non aveva evidenziato quale fosse lo specifico e concreto disagio che l’innovazione aveva determinato sul pregresso potere di fatto da lui esercitato in qualità di compossessore
  • l’ascensore non arrecava pericoli per la stabilità dell’edificio né comprometteva il decoro architettonico.

Normativa di riferimento

Tra le numerosi leggi e decreti che disciplinano la materia, ricordiamo in questa sede:

la legge 118/1971, che stabilisce (articolo 27) a favore degli invalidi l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche apportando le possibili varianti agli edifici esistenti

il dpr 503/1996 che stabilisce negli edifici privati il superamento delle barriere architettoniche mediante il decreto dei Lavori pubblici 236/1989, il quale contiene per gli ascensori norme tecniche idonee a consentirne l’utilizzo e l’accesso da parte delle persone disabili. Il decreto prevede la realizzazione di un ascensore idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle

la legge 13/1989, che contiene le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche architettoniche negli edifici privati e stabilisce che gli interventi per eliminarle sono approvate dall’assemblea condominiale e che gli stessi, se non strutturali, non sono subordinati a permessi edilizi.

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