6 Giugno 2018
Certificato di agibilità, quando occorre un nuovo rilascio?
Tar Toscana: l’obbligo di rilascio di nuovo certificato di agibilità è determinato da interventi di carattere ‘strutturale’ o che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso
Nella sentenza n.634/2018 i giudici amministrativi toscani hanno chiarito che il mero intervento di installazione di sanitari, eseguito quando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati, non è riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria e dunque non rende obbligatoria una nuova valutazione dell’agibilità, e conseguente presentazione di nuovo titolo abilitativo.
Il caso
Il caso in esame si riferisce al ricorso al Tar da parte di alcuni privati verso le ordinanze il responsabile del Servizio Edilizia Privata di un comune toscano con cui veniva loro imposta una sanzione pecuniaria e l’ordine di deposito dell’attestazione di abitabilità.
Tali sanzioni derivavano dalla contestazione, da parte dell’amministrazione, della realizzazione di opere di completamento in assenza di titolo in data successiva alla dichiarazione di fine lavori, nonché dal mancato deposito delle relative attestazioni di abitabilità, successivamente all’esecuzione di detti lavori.
Gli interventi erano consistiti nella installazione dei sanitari in data successiva alla conclusione dei lavori.
Secondo i proprietari se è manutenzione straordinaria la creazione di un bagno, non lo è la sostituzione di servizi in bagno esistente.
La sentenza
I giudici del Tar Toscana accolgono il ricorso presentato dai privati, in quanto “In termini giuridici pare comunque da escludere che il mero intervento di installazione dei sanitari, eseguito allorquando tutte le reti e gli allacci ad essi propedeutici sono già stati realizzati, sia riconducibile alla categoria della manutenzione straordinaria“.
Dunque il tipo di intervento realizzato non comporta la necessità di nuova attestazione di abitabilità.
Per la giurisprudenza gli interventi che rendono obbligatoria una nuova valutazione dell’agibilità sono sostanzialmente quelli che hanno carattere “strutturale” e quelli che danno adito ad un mutamento di destinazione d’uso.
Da precedenti sentenze, infatti, si può dedurre che:
- il mutamento di destinazione d’uso di un locale può giustificare la richiesta di un nuovo certificato di agibilità
- il rilascio di un nuovo certificato di agibilità si rende necessario per le sole modifiche “strutturali”dell’edificio, ed è esclusa la necessità di acquisire un simile titolo, ad esempio, a fronte di un intervento di mero ampliamento di un’uscita di sicurezza
- i lavori, effettuati successivamente all’interno del locale, che hanno riguardato solo l’inserimento di un locale igienico, non determinano la necessità di un nuovo certificato di agibilità, in quanto è necessario richiedere un nuovo certificato di agibilità solo quando si procede alla ristrutturazione totale.
Nel caso analizzato, l’attestazione di agibilità era stata presentata allorquando tutti gli interventi strutturali nonché i mutamenti di destinazione d’uso erano già stati posti in essere. Ciò significa che la nuova attestazione di agibilità che il comune richiedeva avrebbe dovuto riguardare solo l’installazione dei sanitari.
Non è questo il caso, essendo questo un intervento che non da luogo a modifiche di tipo ‘strutturali’ o a cambi di destinazione d’uso.
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