23 Maggio 2022
Conversione DL Ucraina ed Energia: proroga di 1 anno per permessi di costruire e autorizzazioni
E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, la legge 51/2022 di conversione, con modificazioni, del DL 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Contestualmente, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 21/2022 coordinato con la legge di conversione.
L’art.10-septies, introdotto dal Senato, è piuttosto rilevante in quanto proroga di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.
I suddetti termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga, restando fermo che i titoli abilitativi oggetto di proroga non devono essere in contrasto, al momento della effettuazione della comunicazione da parte del soggetto interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale, nonché con i piani o i provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Le previsioni in esame si applicano altresì:
- ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (D. Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006);
- ai permessi di costruire e alle Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o sulla base dell’art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020;
- agli atti amministrativi previsti dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (cioè il DL Cura Italia anti-Covid). Questa ultima specifica è importante in quanto il perimetro comprende “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati“, che erano stati prorogati sino al 29 giugno 2022.
Lottizzazione
E’ prevista, infine, la proroga di un anno anche per il termine di validità, nonché per i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione. previste all’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
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