Edilizia

23 Maggio 2022

Conversione DL Ucraina ed Energia: proroga di 1 anno per permessi di costruire e autorizzazioni

E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022, la legge 51/2022 di conversione, con modificazioni, del DL 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Contestualmente, è stato pubblicato il testo del decreto-legge 21/2022 coordinato con la legge di conversione.

L’art.10-septies, introdotto dal Senato, è piuttosto rilevante in quanto proroga di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.

I suddetti termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga, restando fermo che i titoli abilitativi oggetto di proroga non devono essere in contrasto, al momento della effettuazione della comunicazione da parte del soggetto interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale, nonché con i piani o i provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Le previsioni in esame si applicano altresì:

  • ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (D. Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006);
  • ai permessi di costruire e alle Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o sulla base dell’art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020;
  • agli atti amministrativi previsti dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (cioè il DL Cura Italia anti-Covid). Questa ultima specifica è importante in quanto il perimetro comprende “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati“, che erano stati prorogati sino al 29 giugno 2022.

Lottizzazione

E’ prevista, infine, la proroga di un anno anche per il termine di validità, nonché per i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione. previste all’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Ultimi articoli

Edilizia 17 Marzo 2023

Sopraelevazione di sottotetto in zona vincolata: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la sopraelevazione non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia perché aggiunge dei volumi ad un immobile preesistente e pertanto necessita di permesso di costruire con conseguente sanzione ripristinatoria e non pecuniaria

Ambiente 10 Marzo 2023

Nuova procedura telematica per la domanda di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

Sono stati realizzati due servizi digitali, dedicati ai due livelli procedurali che prevede la VINCA

Edilizia 6 Marzo 2023

Decreto PNRR-Ter: posa in opera banda larga e proroga validità titoli abilitativi

L’art.18 ai commi 3, 4 e 9 contiene misure per l’accelerazione della posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, la proroga della validità dei titoli abilitativi e l’esenzione dalle procedure autorizzative per interventi minori

Edilizia 3 Marzo 2023

Dehors e Milleproroghe: via libera fino al 31 dicembre 2023

Slitta la scadenza su libera occupazione del suolo pubblico per strutture al servizio della ristorazione. I dettagli su dehors e Milleproroghe

torna all'inizio del contenuto