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Decreto semplificazioni 2021: le modifiche al Superbonus

Esteso il Superbonus agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed alle strutture socio-sanitarie. Tutti gli interventi sono classificabili come manutenzione straordinaria soggetta a CILA

Data:
3 Luglio 2021

Con la pubblicazione del decreto semplificazioni 2021 (DL n. 77/2021) vengono apportate significative modifiche alle regole alla base del Superbonus 110, previste dall’art. 119 del decreto Rilancio.

Le modifiche al Superbonus del DL semplificazioni 2021

Il decreto semplificazioni prevede infatti al “Capo VII – Efficientamento energetico”, articolo 33, alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana.

In particolare si prevedono delle modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’art.33 del nuovo DL infatti apporta le seguenti modificazioni al Superbonus:

  • prevista la detraibilità al 110% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che vengono chiaramente inclusi tra gli interventi trainati;
  • esteso il Superbonus a collegi, convitti, conventi, strutture sanitarie e caserme che eroghino servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • sancito, a livello nazionale, che tutti gli interventi al 110% (tranne quelli di demolizione/ricostruzione) costituiscono manutenzione straordinaria e sono soggetti a CILA.

Barriere architettoniche

Al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio, che regolamenta il sismabonus e l’ecobonus al 110%, è aggiunto il seguente paragrafo:

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

Ricordiamo che l’art. 16-bis del DPR 917/1986 riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La lettera e) del suddetto articolo 16-bis, nello specifico, riguarda gli interventi  finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

In pratica è chiaramente definito che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali sono considerati interventi trainati e si potranno detrarre con l’aliquota al 110%.

Ricordiamo infatti che già nella legge di Bilancio 2021 era stata estesa la possibilità di detrarre le spese di abbattimento delle barriere architettoniche con il Superbonus, tuttavia non erano stati chiariti alcuni aspetti, tra cui se tali interventi fossero da considerarsi “trainanti” o “trainati”.

Inclusi gli immobili per servizi socio-sanitari e assistenziali

Il DL semplificazioni 2021 introduce dopo il comma 10, il seguente comma 10-bis:

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del dlgs n. 385/1993, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  2. siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.

In pratica potranno accedere al Superbonus le attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, rientranti nelle categorie catastali:

  • B1 – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
  • B2 – Case di cura e ospedali, poliambulatori, fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.;
  • D4 – Case di cura ed ospedali, poliambulatori (quando abbiano fine di lucro).

Inoltre, per il calcolo della spesa massima agevolabile, si fa un rapporto con la superfice media.

Interventi classificati come manutenzione straordinaria e soggetti a CILA

Il comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio è sostituito dal seguente:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del dPR 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del dPR n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

In pratica, per scongiurare diverse e contrastanti interpretazioni da parte degli enti locali, viene stabilito che tutti gli interventi detraibili al 110%, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificabili come “manutenzione straordinaria” e sono soggetti alla sola presentazione della CILA.

Viene inoltre stabilito che non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo da parte dei tecnici, tuttavia “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Il DL 77/2021 infine chiarisce che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.

Ultimo aggiornamento

3 Luglio 2021, 13:39