2 Febbraio 2017
Studi di settore 2017, i nuovi modelli con meno dati e numeri da inserire
Studi di settore 2017, approvati i nuovi modelli con meno dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. Le novità nel provvedimento delle Entrate
Gli studi di settore sono uno strumento utilizzato dal Fisco per stimare i ricavi o i compensi da attribuire al contribuente.
Gli studi di settore, ricordiamo, si applicano agli esercenti, attività di impresa o di lavoro autonomo, i quali:
- svolgono, come prevalente, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore
- non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità
In base al dl 193/2016, gli studi di settore cederanno il posto agli indicatori di compliance la cui composizione sarà completamente diversa rispetto agli odierni studi di settore.
Per il periodo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato (provvedimento 31 gennaio 2017) i nuovi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e relative istruzioni.
Studi di settore 2017, i nuovi modelli
Sono stati approvati 193 modelli, di cui:
- 50 studi per il settore delle manifatture
- 53 studi per il settore dei servizi
- 24 studi per i professionisti
- 66 studi per il settore del commercio
Fra le novità si segnala una semplificazione dei modelli, con un minor numero di informazioni da inserire: una riduzione pari al 25% delle informazioni rispetto la precedente annualità. È diminuito, inoltre, il numero di studi con accorpamenti.
Tutto ciò rappresenta un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili, circa 5.300 in meno.
I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, tra cui l’eventualità degli eventi sismici.
La modulistica va inviata per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2016.
I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 2 al provvedimento.
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