Edilizia

3 Giugno 2022

Tettoia con muro di cinta di 50 metri: serve il permesso di costruire

La realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto “non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera”.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella recente sentenza 4181/2022 dello scorso 25 maggio,

dove si chiarisce che:

  • il concetto di pertinenza urbanistica è diverso e più ristretto rispetto alla corrispondente nozione civilistica “e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2019, n.3716);
  • la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto “non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell’opera” (Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2018, n.1309).

La struttura in questione non ha queste caratteristiche, in quanto di rilevanti dimensioni e stabilmente ancorata al suolo, e non si presenta come amovibile e precaria essendo destinata a soddisfare esigenze non transitorie. Insomma, niente da fare, è abuso edilizio.

Recinzione abusiva: è un muro di cinta

Palazzo Spada osserva che la natura pertinenziale, che esclude la necessità del previo conseguimento del permesso di costruire, può essere riconosciuta solo con riferimento alle recinzioni, definendo come tali opere aventi “caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n.4169).

La posizione è stata recentemente confermata rilevando che “la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l’intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050; Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n. 212; Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169)” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2021, n.3005).

Quindi, al massimo la semplice recinzione può essere considerata pertinenza, non certo un muro di cinta di 50 metri.

L’estensione e l’altezza del manufatto eccedono la richiamata funzione di “mera delimitazione della proprietà” così come, avuto riguardo alle specificate dimensioni (lunghezza e altezza), è evidente l’intervenuta trasformazione del territorio.

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