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Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: recepimento direttiva UE. Opere assentibili con SCIA

Il d.lgs. 207/2021 reca l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Data:
12 Dicembre 2021

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre, del d.lgs. 207/2021 che recepisce la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Il decreto, che entra in vigore il 24 dicembre 2021, ha per oggetto disposizioni in materia di:

  • a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
  • b) gruppi chiusi di utenti;
  • c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
  • d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
  • e) servizi radioelettrici.

Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

  • a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
  • b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
  • c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;
  • d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (art.11)

L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 13 o i
diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione specifica.

Questa dichiarazione è resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell’intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Le informazioni comprendono:

  • a) il nome del fornitore;
  • b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell’Unione;
  • c) l’eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell’Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
  • d) l’indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
  • e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
  • f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
  • g) gli Stati membri interessati;
  • h) la data presunta di inizio dell’attività;
  • i) l’impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l’autorizzazione generale;
  • l) l’ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.

Nuovi impianti – Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art.44)

L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art.14 della legge 36/2021, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 36/2001, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.

L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture è presentata all’Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell’art.11.

Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere negativo
 da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio- assenso.

Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (art.45)

Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’art.44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all’organismo di cui all’art.14 della legge 36/2001, per il rilascio del parere di competenza.

Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione l’organismo competente rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Nel caso in cui gli interventi, oggetto della SCIA di cui sopra, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio.

Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente, la segnalazione è priva di effetti.

Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

Nel caso in cui gli interventi siano di minore rilevanzaè sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato.

Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all’Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali:

  • microcelle;
  • impianti di copertura indoor e in galleria;
  • infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

Variazioni non sostanziali degli impianti (art.46)

Nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l’interessato trasmette all’Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato.

Impianti temporanei di telefonia mobile (art.47)

L’interessato all’installazione e all’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza,
esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione,
presenta all’Ente locale e, contestualmente, all’organismo competente ad effettuare i controlli una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione.

L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l’organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente.

L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (art.49)

Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

L’istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell’istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

Quando l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta
o altri atti di concessione
, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 42/2004, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione.

Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delleeventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico
necessario all’installazione delle infrastrutture
.

Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.

Attenzione:

  • nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni.
  • nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.

I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l’esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.

Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.

Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.

Ultimo aggiornamento

12 Dicembre 2021, 18:33