Sportello Unico per l'Edilizia

Tenda da sole con portanti in ferro e plastica: quando serve la SCIA

Tar Napoli: ai fini della richiesta dei titolo abilitativo sono rilevanti sia l’esistenza di una “struttura portante in ferro” sia il fatto che la tenda sia fissata in vasi di cemento

Data:
22 Novembre 2021

Quale titolo abilitativo serve (se serve) per una ‘pergotenda’, con funzione di riparo per i clienti del negozio di “frutta e verdura”, nei giorni di grande calura ed in quelli di freddo e pioggia?

Alla ‘mai banale’ domanda risponde il Tar Napoli nella sentenza 7091/2021 dello scorso 8 novembre, dove si dibatte di una struttura consistente in una tenda da sole, con portanti in ferro e plastica, ancorata in vasi da fiori per garantirne la tenuta e la stabilità, in ogni caso removibile all’occorrenza.

La tenda della discordia

Il comune aveva imposto al proprietario una sanzione pecuniaria amministrativa di € 516,45 per asserita violazione dell’art. 22 del dpr 380/2001, sul presupposto che si trattasse di un’opera eseguita in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Ma secondo il proprietario/ricorrente, l’amministrazione ha sbagliato, non considerando che la stessa, peraltro di ridotte dimensioni, costituisce “pertinenza” posta al servizio di un immobile già esistente (cioè il negozio) e legittimamente costruito sottratta, in quanto tale, al regime della concessione edilizia (ora permesso di costruire) o della DIA (oggi SCIA).

Non solo: il ricorrente evidenzia che la comunicazione per l’installazione di una tenda da sole rimovibile era stata già correttamente depositata presso il comune.

Tenda da sole, pergotenda o struttura fissa?

Prima di tutto, precisa il Tar Napoli, la comunicazione presentata all’amministrazione comunale dalla precedente locataria aveva ad oggetto, testualmente: “l’installazione, …, di una tenda da sole apribile manualmente, del tipo Tempotest“, quando poi risulta essere stata eretta una “struttura portante in ferro con tenda fissata in vasi di cemento con sovrastante telone avente dimensioni in pianta di ml 4,00×5,10 per una sup. complessiva di mq. 20,40 con altezza di gronda di ml. 2,50 e altezza di colmo di ml. 2,90“.

Il problema, sostanzialmente, è quindi capire di ‘cosa’ si sta dibattendo.

Secondo condivisibile giurisprudenza, si ha una pergotenda se l’opera principale è costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda. Solo al ricorrere di queste caratteristiche non necessita il permesso di costruire, potendo la pergotenda essere ricondotta all’attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, dpr 380/2001 (TAR Bologna, sez. II, 9 marzo 2021, n. 237).

Ancora: sempre secondo condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 28 gennaio 201, n. 840), l’opera principale non è l’intelaiatura in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Il caso specifico

Qui, siamo di fronte alla realizzazione di un’opera diversa ed avente un impatto di gran lunga superiore rispetto ad una semplice tenda da sole, per come era stata comunicata dagli interessati.

Appaiono, infatti, rilevanti sia l’esistenza di una “struttura portante in ferro” sia il fatto che la tenda sia fissata in vasi di cemento. Questi elementi costruttivi, benché rivestano la precisa funzione di ancorare stabilmente al suolo la tenda e, quindi, di renderla permanente, non sono stati affatto indicati nella comunicazione inoltrata a suo tempo al comune.

Se quindi può condividersi con l’orientamento secondo cui la pergotenda non può considerarsi struttura di nuova costruzione, con conseguente non necessità del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 dpr 380/2001 (Cons. stato 840/2021, cit; Tar Napoli, sez. IV, 5 gennaio 2021, n. 48), deve però considerarsi che l’inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria sussiste solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi.

Non vi rientrano al contrario quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l’impatto visivo, il non trascurabile “carico urbanistico”, la loro conformazione e destinazione all’attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell’immobile, implicano una significativa incidenza sull’assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio.

In definitiva, non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente (TAR Venezia, sez. II, 19 marzo 2020, n. 272), aspetto che ricorre nel caso in esame, per il quale l’amministrazione ha correttamente valutato la non sufficienza della comunicazione di inizio lavori, occorrendo invece la SCIA, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. a) dpr 380/2001 che rimanda all’art. 3 comma 1 lett. b) dello stesso decreto.

Ultimo aggiornamento

22 Novembre 2021, 12:06