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Bar, ristorazione e pubblico spettacolo: chiarimenti sulla normativa antincendio

Il Ministero dell’Interno chiarisce quando bar e ristoranti diventano di intrattenimento e spettacolo e sono soggetti agli adempimenti del D.P.R. 151/2001 e ai controlli dei Vigili del Fuoco

Data:
19 Febbraio 2026

Con circolare prot. n. 678/2026 del 15 gennaio, il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha fornito chiarimenti fondamentali per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo), nel rispetto della distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti del DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).

In linea di massima, quindi, bar e ristoranti, di regola, non sono “attività soggette” al D.P.R. 151/2011, ma possono diventarlo se l’intrattenimento diventa prevalente o se nel locale ricorrono soglie/condizioni tipiche del pubblico spettacolo. In parallelo, anche quando non “soggetti”, restano obblighi di valutazione rischio incendio e gestione emergenza basati sul numero complessivo di occupanti (clienti inclusi).

Finalità e destinatari pratici

Obiettivo: dare indirizzi uniformi (VV.F.) per evitare letture “estensive” che trasformino automaticamente bar/ristoranti in pubblico spettacolo, garantendo però misure coerenti con il rischio reale

Regola base: bar e ristoranti non sono soggetti al D.P.R. 151/2011

È richiamato il chiarimento ufficiale: bar e ristoranti non rientrano nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e quindi non sono, di per sé, attività soggette.

Attenzione però a due “eccezioni” operative:

  • se bar/ristorante è dentro un’attività con regole tecniche antincendio specifiche, ne segue le prescrizioni;
  • restano “soggette” eventuali attività a servizio (es. impianti termici > 116 kW).

Quando la ristorazione “diventa” pubblico spettacolo

Scatta il perimetro T.U.L.P.S. (artt. 68 e 80) quando il locale è destinato a spettacoli/trattenimenti pubblici, con conseguente verifica di agibilità; e, lato antincendio, applicazione delle regole tecniche per pubblico spettacolo (DM 19/08/1996 o RTV V.15) e possibile assoggettamento al D.P.R. 151/2011 (att. 65).

Indicatori “forti” (da leggere nel complesso):

  • intrattenimento come attività prevalente (non semplice accompagnamento alla somministrazione);
  • capienza > 100 persone oppure superficie > 200 m² per i locali di spettacolo/trattenimento (att. 65);
  • caratteristiche tipiche (es. discoteca/sala da ballo: affollamento elevato e permanenza prolungata).

Musica dal vivo e karaoke: quando restano “accessori”

Il DM 19/08/1996 non si applica ai pubblici esercizi con strumenti musicali senza aspetto danzante/di spettacolo e ai locali con karaoke se:

  • non ci sono sale appositamente allestite per esibizioni;
  • la capienza della sala non supera 100 persone.

Se musica/karaoke restano accessori e non prevalenti, il locale resta bar/ristorante. Se invece l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), va riesaminato l’inquadramento (TULPS + eventuale D.P.R. 151/2011 + regole tecnico–antincendio del pubblico spettacolo).

Cosa prevede la normativa antincendio per bar/ristoranti (anche se “non soggetti”)

Non c’è una regola tecnica “dedicata”: le misure discendono dalla valutazione del rischio incendio secondo DM 3/09/2021, usando Codice di prevenzione incendi (DM 3/08/2015) oppure Minicodice per i casi a basso rischio.

Sul piano gestionale, il piano di emergenza è obbligatorio anche per locali aperti al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente (oltre alle soglie per lavoratori o attività soggette).

Ultimo aggiornamento

26 Gennaio 2026, 18:24