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Patente a crediti e badge di cantiere: circolare INL su tutte le ultime novità

Focus sulle disposizioni introdotte dalla legge 198/2025 - "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"

Data:
27 Febbraio 2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, fornisce un quadro sulle principali novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla L. n. 198/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Le disposizioni, contenute nel DL159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro 2025“), incidono sulla attività di vigilanza, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali.

Argomenti trattati dalla circolare

  • Attività di vigilanza, appalto e subappalto
  • Badge di cantiere
  • Patente a crediti
  • Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
  • Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
  • Comunicazioni obbligatorie
  • Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
  • Notifica preliminare
  • Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Requisiti di sicurezza delle scale
  • Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
  • Formazione in materia di SSL
  • Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
  • Sorveglianza sanitaria
  • Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile – Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL

 

Badge di cantiere

Ambito di applicazione

Il badge di cantiere riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, sia pubblici che privati. L’obbligo potrà estendersi anche ad altri settori ad alto rischio, che saranno individuati con successivo decreto ministeriale.

Contenuto e funzione del badge

Il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla legge n. 136/2010, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione.

La tessera potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL, e dovrà consentire l’identificazione certa del lavoratore presente in cantiere.

Decorrenza dell’obbligo

La piena operatività del badge è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro del lavoro, che definirà:

  • modalità di attuazione;
  • sistemi di controllo e sicurezza nei cantieri;
  • strumenti tecnologici per il monitoraggio dei flussi di manodopera;
  • tipologia dei dati trattati.
    Fino all’emanazione del decreto, resta fermo l’obbligo della normale tessera di riconoscimento.

Regime sanzionatorio

La mancata dotazione della tessera/badge comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, sanzione che sarà estesa anche agli ulteriori ambiti a rischio individuati dal decreto attuativo.

Patente a crediti

Decurtazioni per lavoro irregolare

Dal 1° gennaio 2026, per l’impiego di lavoratori “in nero” è prevista la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata dell’impiego irregolare. È prevista un’ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore in presenza di aggravanti (minori, stranieri irregolari, percettori di misure di sostegno).

Sanzioni per assenza o insufficienza di crediti

Per imprese o lavoratori autonomi:

  • privi di patente;
  • oppure con punteggio inferiore a 15 crediti,

si applica una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con importo minimo elevato a 12.000 euro. La violazione comporta anche l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. La disciplina è operativa per le violazioni commesse dal 31 ottobre 2025.

NB – Tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile, ovvero il 10% dello stesso risulterà inferiore a 12.000,00 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio, che verrà applicato in concreto in 4.000,00 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), così come previsto dall’art. 16 della L. 689 del 1981, non essendo normativamente possibile applicare l’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Sospensione cautelare della patente

In caso di infortuni mortali o con invalidità permanente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi, sulla base degli elementi oggettivi e soggettivi emergenti dai verbali degli organi intervenuti.

La sospensione è adottabile solo in presenza di una responsabilità almeno a titolo di colpa grave, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2026, 20:22