La disciplina del pubblico spettacolo e dell’intrattenimento
Quali sono le competenze dei Comuni, le caratteristiche dei titoli abilitativi, l’agibilità dei luoghi, la sicurezza e alle procedure amministrative
Data:
31 Agosto 2026
Competenze del Comune
Le funzioni amministrative relative al pubblico spettacolo sono attribuite ai Comuni. Tra queste rientrano il rilascio delle licenze per spettacoli e trattenimenti disciplinate dagli articoli
Le licenze comunali vanno comunicate al Prefetto e possono essere annullate, sospese o revocate su sua richiesta per ragioni di pubblica sicurezza.
Ai Comuni competono anche le autorizzazioni per gare su strade di esclusivo interesse comunale.
Quadro normativo
La disciplina si fonda principalmente su:
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Regolamento di esecuzione del TULPS, regio decreto n. 635/1940;
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D.P.R. n. 151/2011 sulla prevenzione incendi;
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norme e circolari in materia di safety e security.
Gli articoli 68 e 69 del TULPS distinguono tradizionalmente i pubblici spettacoli, di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza ai quali il pubblico assiste prevalentemente in modo passivo, dai pubblici trattenimenti, di competenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza (eventualmente anche il sindaco), ai quali il pubblico partecipa più attivamente.
Con il trasferimento delle funzioni autorizzatorie ai comuni operato dal D.P.R. 616/1977, oggi la distinzione ha rilievo solo sotto il profilo dell’inquadramento normativo.
Quando si applica la disciplina del pubblico spettacolo e intrattenimento
La licenza è richiesta quando l’attività presenta elementi quali:
- svolgimento in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico;
- scopo di lucro (pubblicizzazione dell’evento, pagamento di un biglietto o aumento del prezzo delle consumazioni e ripetitività);
- utilizzo di strutture, attrezzature, impianti o allestimenti destinati allo spettacolo e all’accoglienza del pubblico.
La sussistenza di questi elementi deve essere illustrata anche nei verbali di accertamento relativi a spettacoli abusivi o svolti in violazione delle prescrizioni.
La disciplina non si applica agli eventi scolastici riservati agli studenti e alle iniziative svolte in aree private senza accesso del pubblico indifferenziato o pagamento di un biglietto.
Bar, ristoranti e circoli privati vi rientrano solo quando l’attività assume le caratteristiche sostanziali di un pubblico spettacolo.
Autorizzazioni di polizia
Le autorizzazioni di polizia sono personali e si basano sul possesso dei requisiti da parte dell’intestatario. Non sono normalmente trasferibili, salvo i casi previsti dalla legge.
L’autorità può imporre prescrizioni, ad esempio riguardo:
- numero massimo di persone;
- emissioni sonore;
- viabilità di accesso;
- parcheggi;
- misure di sicurezza.
L’abuso del titolo o la violazione delle modalità di svolgimento dell’attività può comportare la sospensione o la revoca della licenza. La scelta della misura più grave deve essere motivata.
Le autorizzazioni presuppongono il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 11 del TULPS, hanno di regola validità triennale e consentono agli organi di pubblica sicurezza di accedere ai locali per effettuare controlli.
Locali di pubblico spettacolo e intrattenimento
Sono considerati locali di pubblico spettacolo anche gli spazi all’aperto attrezzati e organizzati nei quali il pubblico assiste o partecipa a un’attività.
Rientrano nella disciplina, ad esempio:
- teatri;
- sale da ballo e discoteche;
- locali di trattenimento;
- aree all’aperto delimitate e attrezzate per spettacoli o con strutture per lo stazionamento del pubblico o l’esibizione degli artisti.
Sono invece esclusi, i luoghi all’aperto privi di strutture per il pubblico, le sagre senza spettacolo e i bar o ristoranti con sola diffusione musicale.
I Comuni devono individuare e disciplinare le aree destinate a circhi, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento.
Regimi amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 222/2016
La Tabella A del decreto legislativo n. 222/2016 individua, per ciascuna attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, il procedimento applicabile: comunicazione, SCIA o autorizzazione espressa.
Il regime varia in base a:
- presenza di strutture e impianti;
- capienza;
- luogo di svolgimento;
- carattere temporaneo o permanente;
- superamento o meno dei limiti acustici comunali
- capienza o partecipazione.
Per gli eventi temporanei all’aperto senza strutture, il procedimento può essere limitato agli adempimenti acustici.
Per gli eventi con impianti e capienza fino a 200 persone, la verifica della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio dell’agibilità può essere sostituita dalla relazione asseverata di un tecnico. Oltre le 200 persone è richiesto il sopralluogo della Commissione di vigilanza.
Regole analoghe si applicano allo spettacolo viaggiante.
Tutte le pratiche devono essere presentate telematicamente al SUAP utilizzando la modulistica unificata.
SCIA per eventi fino a 200 persone
Per gli eventi fino a 200 partecipanti che terminano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza può essere sostituita dalla SCIA.
Alla SCIA deve essere allegata la relazione di un tecnico abilitato che attesta la conformità del locale o dell’impianto alle regole tecniche. La capienza deve essere valutata in base alla capacità effettiva del luogo e non al numero di persone che l’organizzatore dichiara di voler ammettere.
Per gli eventi articolati su più giorni occorre presentare una SCIA per ogni giornata oppure richiedere un’unica licenza valida per tutte le date.
SCIA per spettacoli culturali fino a 2.000 partecipanti
Dal 1° gennaio 2025 è prevista una SCIA specifica per spettacoli dal vivo di carattere culturale, come teatro, musica, danza, musical e cinema.
La semplificazione si applica agli eventi:
- svolti tra le ore 8:00 e l’1:00 del giorno successivo;
- con un massimo di 2.000 partecipanti;
- anche organizzati come rassegne o festival su più giorni;
- non svolti in luoghi soggetti a determinati vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
La disciplina non comprende gli intrattenimenti danzanti nei quali il pubblico balla.
La SCIA deve indicare luogo, orario e numero massimo dei partecipanti ed essere accompagnata dalla relazione tecnica e dalla documentazione sulle misure di sicurezza e di contenimento del rischio.
Il Comune vieta la prosecuzione dell’attività quando accerta la mancanza dei requisiti.
Preavviso al Questore
L’organizzatore deve dare preavviso al Questore almeno tre giorni prima della manifestazione.
La comunicazione deve indicare:
- giorno e ora;
- luogo e percorso;
- oggetto dell’evento;
- numero approssimativo dei partecipanti;
- misure organizzative;
- planimetria dell’area.
Il Questore può vietare l’evento o imporre prescrizioni per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica.
Istruttoria e documentazione
Il rilascio della licenza di pubblico spettacolo e intrattenimento richiede la verifica dei requisiti soggettivi dell’organizzatore e delle condizioni oggettive dell’evento.
La documentazione comprende, in particolare:
- documento di identità e dichiarazioni sui requisiti;
- descrizione dell’evento;
- indicazione della capienza;
- piano di sicurezza ed evacuazione (ove necessario);
- elaborati grafici;
- documentazione acustica;
- dati degli addetti antincendio e alla sicurezza (ove necessari);
- eventuali autorizzazioni viabilistiche e paesaggistiche;
- certificazioni relative agli impianti e alle strutture.
La sottoscrizione delle licenze e dell’agibilità compete ai dirigenti o ai responsabili individuati dall’organizzazione interna del Comune.
Agibilità dei locali
L’articolo 80 del TULPS richiede la verifica della solidità e della sicurezza del locale o luogo di pubblico spettacolo o intrattenimento, nonché della presenza di uscite adeguate.
Per le strutture fino a 200 persone, le verifiche della Commissione possono essere sostituite dalla relazione di un professionista abilitato. Oltre tale soglia sono necessari il parere preventivo, le verifiche e il sopralluogo della Commissione.
Per gli allestimenti temporanei che si ripetono senza modifiche, il precedente parere della Commissione può essere utilizzato per due anni, purché un tecnico attesti la conformità della nuova installazione alle prescrizioni precedentemente impartite dalla Commissione.
Progetto e relazione tecnica per l’agibilità
Il progetto deve descrivere:
- tipo di attività;
- norme applicate;
- caratteristiche del luogo;
- accessi per i mezzi di soccorso;
- vie di esodo;
- strutture e impianti;
- presidi antincendio;
- capienza;
- servizi igienici;
- piano di emergenza ed evacuazione.
Devono inoltre essere previsti sistemi per regolare gli accessi, separare i percorsi, suddividere le aree, organizzare i soccorsi e informare il pubblico.
Commissione di vigilanza
La Commissione di vigilanza:
- esamina i progetti;
- verifica solidità, sicurezza e igiene;
- indica le misure necessarie;
- controlla la conformità delle strutture;
- verifica nel tempo il rispetto delle prescrizioni.
La Commissione comunale è nominata dal Sindaco per tre anni. Ne fanno parte rappresentanti del Comune, Polizia Locale, servizio sanitario, ufficio tecnico, Vigili del fuoco e un esperto in elettrotecnica.
Quando la Commissione comunale non è istituita, interviene quella provinciale. Quest’ultima è competente anche per impianti di maggiori dimensioni.
Le riunioni devono svolgersi con la presenza di tutti i componenti effettivi. Il parere è scritto, unanime e vincolante per il rilascio dell’agibilità. Le spese di funzionamento sono normalmente a carico del richiedente.
Un parere negativo può essere superato solo quando la criticità sia formale e venga eliminata prima dell’evento. Se riguarda problemi sostanziali di sicurezza, il rilascio della licenza espone l’amministrazione e i sottoscrittori a responsabilità.
Asseverazione del tecnico
Per i locali e gli impianti con capienza fino a 200 persone, il tecnico deve attestare:
- conformità alle norme di sicurezza;
- stabilità delle strutture;
- capienza massima;
- corretta gestione delle vie di esodo;
- conformità degli impianti elettrici;
- requisiti antincendio;
- accessibilità.
L’asseverazione deve essere corredata dagli elaborati tecnici e presentata al SUAP insieme alla SCIA.
Prevenzione incendi
I locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o superficie al chiuso superiore a 200 metri quadrati sono sottoposti ai controlli di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011.
Sono altresì soggetti alle norme tecniche di prevenzione incendi previste dal Ministero dell’Interno che riguardano, tra l’altro:
- valutazione del rischio;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- impianti;
- rivelazione e allarme;
- gestione della sicurezza antincendio.
Safety e security
La safety comprende le misure dirette a proteggere l’incolumità delle persone. La security riguarda invece l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’organizzatore deve predisporre un piano di sicurezza e di evacuazione proporzionato alle caratteristiche dell’evento (safety). Il piano deve considerare:
- capienza e affollamento;
- accessi e vie di fuga;
- soccorsi;
- gestione delle emergenze;
- assistenza alle persone con disabilità;
- comunicazioni al pubblico;
- operatori addetti alla sicurezza;
- prevenzione incendi.
Il Comune valuta la documentazione e acquisisce il parere della Commissione quando necessario. Nei casi più complessi il Sindaco o il presidente della Commissione informano la Prefettura.
La Prefettura può coinvolgere il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che dispone le misure di security e valuta quelle di safety proposte dall’organizzatore.
La Direttiva del 18 luglio 2018 ha introdotto un approccio flessibile, basato sulle caratteristiche concrete dell’evento, del luogo e dei partecipanti.
Il volontariato di protezione civile può essere impiegato per attività organizzative e di assistenza, ma non per compiti di polizia, vigilanza, controllo del territorio o regolazione del traffico.
Ultimo aggiornamento
31 Agosto 2026, 06:59
Sportello Unico per l'Edilizia