Sportello Unico per l'Edilizia

Ordine di demolizione: sospensione e ripresa dei termini

Consiglio di Stato Ad.Plenaria: il termine di novanta giorni per demolire si sospende con la misura cautelare favorevole e riprende dopo il rigetto definitivo del ricorso

Data:
19 Agosto 2026

Con sentenza n.7/2026, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha chiarito che il termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, per adempiere all’ordinanza di demolizione prima che scatti il processo di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell’esecuzione da parte dell’interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all’amministrazione l’accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all’ordine.

Palazzo Spada evidenzia che nel caso di specie già vi era stato il decorso del termine di novanta giorni prima della pronuncia del giudice amministrativo, favorevole all’Associazione, ma poi divenuta irrilevante all’esito del giudizio, il quesito ha sollecitato l’Adunanza Plenaria a chiarire se abbia rilevanza giuridica una pronuncia del giudice amministrativo favorevole al ricorrente (poi caducata con la pronuncia su cui si è formato il giudicato), emessa prima della scadenza del termine di novanta giorni, fissato dall’articolo 31.

Sul tema come correttamente ricordato dalla II Sezione si confrontano due distinti orientamenti. 27.1. Per l’orientamento maggioritario (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 7013), un eventuale provvedimento cautelare favorevole, così come una sentenza di primo grado di annullamento poi riformata, comporterebbe la mera sospensione del termine di novanta giorni, sicché – una volta respinto definitivamente il ricorso – esso riprenderebbe a correre per la sola frazione rimanente, non ancora decorsa al momento del deposito della pronuncia, cautelare o di merito, favorevole al privato.

Per un orientamento minoritario (cfr. Cons. Giust. amm. Reg. sic., parere, 7 aprile 2025, n. 56), invece, l’adozione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al ricorrente comporterebbe l’interruzione del termine di novanta giorni, il quale ricomincerebbe a decorrere – anche se già spirato – solo a seguito della definitiva conclusione (sfavorevole) del giudizio.

L’Adunanza Plenaria ritiene che sia condivisibile il primo dei citati orientamenti.

Ultimo aggiornamento

19 Agosto 2026, 06:42