Sportello Unico per l'Edilizia

Chiusura del terrazzo e aumento di volumetria: quando serve il permesso di costruire

TAR Lazio: la chiusura di un terrazzo con creazione di nuovi spazi utilizzabili e incremento della volumetria configura una ristrutturazione edilizia "pesante", soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 380/2001

Data:
15 Agosto 2026

Con la sentenza n. 13180/2026, il TAR Lazio affronta un caso di particolare interesse per gli uffici tecnici comunali, chiarendo che la chiusura di un terrazzo con conseguente aumento della volumetria e realizzazione di nuovi locali stabilmente utilizzabili non può essere ricondotta alla ristrutturazione edilizia “leggera”. L’intervento rientra invece tra quelli previsti dall’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 380/2001

e richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Il caso esaminato dal TAR

La controversia nasce dall’impugnazione della sanzione amministrativa di 20.000 euro applicata dal Comune a seguito dell’accertata inottemperanza a un precedente ordine di demolizione. Le opere abusive comprendevano la chiusura di un terrazzo trasformato in sala ristorante, modifiche alla distribuzione interna dei locali, l’installazione di una canna fumaria e di impianti tecnologici a servizio dell’attività.

Nel successivo sopralluogo la Polizia locale ha verificato che gli interventi non erano stati rimossi e che la sala ricavata dalla chiusura del terrazzo continuava a essere utilizzata, pur con alcune modifiche ai serramenti originariamente installati.

L’aumento di volumetria impone il permesso di costruire

Secondo il TAR, l’elemento decisivo è rappresentato dalla trasformazione del terrazzo in uno spazio chiuso destinato in modo permanente all’attività di ristorazione. L’intervento ha determinato un incremento della volumetria e della superficie utile dell’edificio, dando origine a un organismo edilizio diverso da quello assentito.

Per tali ragioni non è sufficiente la SCIA: l’opera richiede il permesso di costruire e, in assenza del titolo, integra un abuso edilizio soggetto alle misure ripristinatorie previste dal Testo unico dell’edilizia.

Inottemperanza alla demolizione: quando scatta la sanzione

La sentenza richiama l’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, evidenziando che l’accertata mancata esecuzione dell’ordine di demolizione comporta, oltre all’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo nei casi previsti dalla legge, anche l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000 euro.

Si tratta di una misura autonoma e obbligatoria, introdotta per rafforzare l’efficacia delle ordinanze di ripristino e contrastare il mantenimento di opere abusive che incidono sull’assetto del territorio.

Opere soggette a SCIA e vincolo paesaggistico

La pronuncia affronta anche il caso della canna fumaria e degli impianti di aspirazione e condizionamento. Pur trattandosi di interventi normalmente riconducibili al regime della SCIA, il TAR ricorda che, se realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, resta indispensabile il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La sua assenza legittima comunque l’adozione delle sanzioni ripristinatorie, indipendentemente dal titolo edilizio ordinariamente richiesto per l’esecuzione delle opere. Per gli uffici comunali ciò conferma la necessità di verificare sempre, oltre al corretto titolo edilizio, anche la presenza delle autorizzazioni paesaggistiche quando gli interventi interessano immobili ricadenti in aree vincolate.

Ultimo aggiornamento

28 Luglio 2026, 20:04