Affidamento diretto: la richiesta di preventivi non configura una gara
Tar Campania: l'affidamento diretto non è una gara e risulta priva di dinamiche competitive anche nel caso in cui vengano richiesti più preventivi che devono essere solo analizzati in rapporto alle esigenze della stazione appaltante
Data:
17 Giugno 2025
In caso di affidamento diretto, le eventuali proposte (preventivi) non devono essere confrontati tra di loro ma essere analizzati in rapporto alle esigenze della stazone appaltante.
Lo ha affermato il TAR Salerno con la sentenza 873/2025, che riguarda una controversia nata da un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023.
Una società ha contestato l’affidamento diretto della realizzazione dei lavori relativi al potenziamento della videosorveglianza di un edificio pubblico, ritenendo illegittima la scelta del Comune di affidare i lavori ad altro operatore, nonostante avesse presentato anch’essa un preventivo.
Natura dell’affidamento diretto
Il TAR Salerno chiarisce che l’affidamento diretto:
- non configura una procedura di gara (aperta o negoziata);
- non richiede obblighi procedurali specifici, né l’apertura di un contraddittorio tra l’ente pubblico e gli operatori economici;
- è una procedura semplificata basata esclusivamente su esigenze di economicità e semplificazione, senza necessità di un confronto comparativo strutturato fra le offerte ricevute.
Perché l’affidamento diretto non è una gara
La sentenza evidenzia chiaramente che l’affidamento diretto è privo di dinamiche competitive vere e proprie, anche quando l’ente richiede preventivi multipli.
In particolare:
- non esiste obbligo di comparare dettagliatamente i preventivi tra loro, né di motivare le scelte sulla base di criteri propri delle gare (ad esempio punteggi);
- le proposte degli operatori sono semplici “proposte contrattuali“, prive di un obbligo di comparazione approfondita.
Il TAR sottolinea inoltre che la scelta operata dalla stazione appaltante gode di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, il cui esercizio è sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Motivazione dell’affidamento diretto
La stazione appaltante, pur non avendo obblighi comparativi tipici delle procedure di gara, deve comunque:
- individuare la migliore proposta in termini di economicità e rispondenza alle proprie necessità;
- indicare sinteticamente le motivazioni della scelta effettuata.
Nel caso specifico, tali indicazioni erano state effettivamente fornite dal RUP nella proposta di aggiudicazione, soddisfacendo così i limitati obblighi motivazionali imposti dalla normativa.
Conclusioni
La sentenza respinge il ricorso, confermando la piena legittimità dell’affidamento diretto operato dal Comune.
In definitiva, la decisione ribadisce che:
- l’affidamento diretto non rappresenta una gara, nemmeno in presenza di più preventivi;
- non sono previste dinamiche competitive obbligatorie o un obbligo generale di confronto strutturato delle offerte;
- il sindacato del Giudice amministrativo sulla discrezionalità dell’affidamento diretto è limitato alla verifica di eventuali evidenti anomalie o irrazionalità, assenti nel caso trattato.
Ultimo aggiornamento
17 Giugno 2025, 23:17