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Ribasso dei costi della manodopera negli appalti: i chiarimenti del Consiglio di Stato

I costi della manodopera rimangono ribassabili, ma devono essere "scorporati" nel senso di "indicati separatamente", non "esclusi" dal ribasso

Data:
28 Luglio 2025

I costi della manodopera rimangono ribassabili, ma devono essere “scorporati” nel senso di “indicati separatamente”, non “esclusi” dal ribasso

costi della manodopera sono ribassabili nel nuovo Codice dei Contratti, ma con maggiori garanzie procedurali. La chiave è l’indicazione separata che consente controlli più efficaci senza precludere la libera concorrenza.

Lo spiega nel dettaglio il Consiglio di Stato nella sentenza 5712/2025, che chiarisce definitivamente l’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) in materia di ribassabilità dei costi della manodopera.

La sentenza stabilisce che i costi della manodopera fanno parte dell’importo a base di gara e sono soggetti a ribasso, ma devono essere indicati separatamente per garantire trasparenza e tutela dei lavoratori.

Palazzo Spada ha quindi riformato la decisione del TAR che aveva escluso tali costi dal ribasso.

Il nuovo quadro normativo

Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto una nuova disciplina sui costi della manodopera con l’art. 41, comma 14, che stabilisce che “i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”. Questa formulazione ha generato incertezze interpretative sul significato di “scorporati”.

 

L’interpretazione corretta secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio chiarisce che “scorporare” non significa “sottrarre” dal ribasso, ma “indicare separatamente”. La ratio della norma è duplice:

  • garantire maggiore trasparenza nell’azione amministrativa;
  • rafforzare la tutela della manodopera attraverso controlli più stringenti.

Composizione dell’importo a base di gara

Struttura dell’importo soggetto a ribasso

L’importo a base di gara comprende integralmente:

  • costi dei lavori propriamente detti;
  • costi della manodopera (quantificati dalla stazione appaltante);
  • tutti gli altri costi del progetto.

Sono esclusi dal ribasso solo:

  • gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
  • altri oneri specificamente indicati come non ribassabili.

Indicazione separata dei costi

La stazione appaltante deve:

  1. quantificare i costi della manodopera secondo i parametri dell’art. 41, comma 13;
  2. indicare separatamente tali costi negli atti di gara;
  3. includerli comunque nell’importo complessivo soggetto a ribasso.

Obblighi della stazione appaltante

La stazione appaltante deve:

  • stimare i costi della manodopera e indicarli chiaramente nel bando;
  • specificare che l’importo a base di gara li comprende;
  • prevedere meccanismi di verifica della congruità.

Obblighi dell’operatore economico

L’operatore economico deve:

  • applicare il ribasso sull’intero importo a base di gara (comprensivo dei costi manodopera);
  • dichiarare separatamente i propri costi della manodopera;
  • giustificare eventuali riduzioni rispetto ai costi stimati dalla stazione appaltante.

La clausola di salvaguardia

L’art. 41, comma 14, prevede che “resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Questo consente ribassi sui costi della manodopera purché:

  • siano rispettati i minimi salariali;
  • sia fornita adeguata giustificazione tecnico-economica;
  • la riduzione derivi da reale efficienza organizzativa.

Verifica di anomalia

Quando l’operatore economico dichiara costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, scatta l’obbligo di verifica dell’anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023. In questa fase l’operatore deve dimostrare la sostenibilità della propria offerta.

Rispetto dei minimi salariali

La stazione appaltante deve sempre verificare che i costi dichiarati dall’operatore non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali ex art. 41, comma 13.

In definitiva

Il principio fondamentale stabilito è che i costi della manodopera rimangono ribassabili, ma devono essere “scorporati” nel senso di “indicati separatamente”, non “esclusi” dal ribasso.

Questo approccio garantisce maggiore trasparenza nelle procedure di gara e controlli più stringenti sui costi del lavoro, senza compromettere i principi di libera concorrenza

Ultimo aggiornamento

9 Luglio 2025, 19:05