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Tutela dell’ambiente: nuove disposizioni e sanzioni in materia di reati ambientali e salvaguardia del territorio

Commento al Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 che sarà in vigore dal 2 giugno 2026

Data:
28 Maggio 2026

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026, attuativo della direttiva europea (Direttiva (UE) n. 2024/1203 che sostituisce le Direttive n. 2008/99/CE e n. 2009/123/CE) sulla tutela penale dell’ambiente, entra in vigore il 2 giugno 2026.

Il Decreto introduce nuove disposizioni e sanzioni in materia di reati ambientali e tutela del territorio. Gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 21 maggio 2026 e, pertanto, in questo caso l’Italia ha rispettato le scadenze, nel rispetto della legge di delegazione europea n. 91/2025 (art. 9) che ne ha dettato i relativi criteri e principi. In questo testo normativo quindi, è stato posto l’accento sull’evoluzione dei fenomeni di degrado ambientale, sulla perdita di biodiversità, sugli effetti dei cambiamenti climatici e sulla crescente dimensione transfrontaliera della criminalità ambientale, imponendo agli Stati membri un adeguamento sostanziale dei rispettivi sistemi sanzionatori in materia di reati ambientali. La direttiva richiede inoltre di considerare penalmente rilevanti non solo le condotte intenzionali, ma anche alcune condotte poste in essere per grave negligenza, secondo un modello che amplia l’area della responsabilità penale ambientale.

Con questo decreto sono state apportate anche alcune modifiche al codice penale che, di seguito, si esemplificano.

Commercio di prodotti inquinanti

L’art. 3, c. 1, lett. d), D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 prevede una nuova fattispecie di reato, ossia il commercio di prodotti inquinanti.

Si tratta di un reato che riprende l’ambito di applicazione già presente nel reato di “inquinamento ambientale”, di cui all’art. 452 bis del C.P., e che rientra nella categoria dei reati c.d. “comune” in quanto può essere commesso da chiunque. Le sanzioni sono le stesse già previste dall’art. 452-bis C.P., ovvero la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000”, e viene punita l’“abusiva immissione sul mercato o dall’abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente, nello specifico: – delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; – di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna” laddove, da un lato, per “ecosistema”, deve intendersi un “complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie” (art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81 del 2026). Il termine “abusivamente”, deve intendersi “riferito anche alle condotte poste in essere: in violazione di disposizioni legislative dell’Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente; in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni europee; sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione”.

La pena è aumentata se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone; un pericolo rilevante alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto alternativamente in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; in danno di un ecosistema quando l’inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Sono altresì applicabili la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA e la confisca in casi particolari.

Art. 452 sexiesdecies – Circostanze aggravanti

L’art. 3, c. 1, (sempre) lett. f), D.Lgs. n. 81 del 2026 introduce delle nuove aggravanti, con l’introduzione del nuovo articolo 532 sexiesdecies, nei casi in cui da uno dei reati contemplati dal titolo VI bis recante “Delitti contro l’ambiente” derivi un profitto di rilevante entità oppure se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

 

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

Un ulteriore illecito penale, inserito dal Decreto legislativo in argomento, è quello preveduto dall’art. 4 sempre di codesto atto avente forza di legge, intitolato “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive”.

Di seguito il testo integrale:

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. 2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all’articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti”.

Viene punito, in buona sostanza, “con la reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000 le condotte, commesse abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di sostanze, allo stato puro o sotto forma di miscele, che riducono lo strato di ozono, ai sensi dell’art. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/590”, ad eccezione dei prodotti utilizzati per il settore agricolo.

Il reato di produzione e commercio di gas a effetto serra

L’art. 5 del D.Lgs. n. 81 del 2026 contempla un nuovo illecito penale, ossia il reato di produzione e commercio di gas a effetto serra, prevede quanto di seguito:

“1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.000 a euro 50.000”.

Con il comma primo, viene punito “(…)chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o dell’ammenda da euro 10.000 a euro 150.000”, con il comma secondo, viene punito “(…) chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, (…)”.

Nozione di abusività

È stato inoltre inserito, ad opera dell’art. 3, comma 1, lett. f), D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, l’art. 452 quinquiesdecies che precisa cosa si intende per abusività.

Principi applicabili ai reati ambientali contemplati nel codice penale

L’art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 81 del 2026, nello statuire che ai “reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale”. Pertanto, ai reati del presente titolo si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 452-decies (Ravvedimento operoso), 452-undecies (Confiscae 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghidel codice penale.

Pubblicazione della sentenza di condanna

L’art. 7 del D.Lgs. n. 81 del 2026, nel disporre, da una parte, che la “condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell’articolo 36 del codice penale” (comma primo), dall’altra, che i “dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza” (comma secondo), prevede in tal modo che: 1) “la condanna per i reati ambientali previsti dal Titolo II del presente schema di decreto e per i delitti disciplinati dal Titolo VI-bis del codice penale, importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’art. 36 c.p.”; 2) “i dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza”.

Modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa per i reati ambientali

Con il Decreto in oggetto viene anche modificato l’art. 25 undecies relativo alla responsabilità amministrativa per i reati ambientali. La finalità di tali modifiche è mirata a dare “attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva europea (ossia la direttiva (UE) 2024/1203 ndr.), recependone i contenuti e realizzando, al contempo, la previsione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge di delega”, e ciò al fine di “ampliare il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente; inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario e introdurre un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali”. Si riporta il testo dell’articolo 25 undecies così come modificato dal decreto in questione.

Art. 256 del T.U.A.: – Attività di gestione dei rifiuti

Un ulteriore modifica apportata dall’art. 12 c. 1 del Decreto n. 81/2026 ha interessato il comma quarto dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006

, prevedendo una diversa formulazione. Si riporta di seguito il testo del comma post ed ante modifica.

Art. 256 c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 prima della modifica Art. 256 c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 dopo della modifica
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell’arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b) 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2026, 20:26