Edilizia

2 Luglio 2018

Volume tecnico: non devono sussistere requisiti di abitabilità

Tar Puglia: deve escludersi che un locale con requisiti di abitabilità possa considerarsi volume tecnico

I volumi o vani tecnici sono quelli “strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche“.

Lo ha precisato il Tar Puglia con la sentenza 1042/2018 dello scorso 21 giugno, che ha richiamato la circolare n. 2474 del 1973 del Ministero dei Lavori Pubblici, secondo cui la definizione “può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune” e che, in ogni caso, la loro sistemazione “non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico“.

Vengono, in seguito, richiamati i tre parametri di riferimento per l’identificazione dei volumi tecnici:

  • il primo ha carattere positivo ed è di tipo funzionale, dovendo sussistere un rapporto di strumentalità necessaria del volume tecnico con l’utilizzo della costruzione;
  • il secondo e il terzo hanno carattere negativo e sono collegati: all’impossibilità di elaborare soluzioni progettuali diverse all’interno della parte abitativa, per cui tali volumi devono essere ubicati solo all’esterno; ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra le esigenze edilizie ed i volumi, che devono limitarsi a contenere gli impianti serventi della costruzione principale e devono essere completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Quindi, si può escludere dall’appartenza a volume tecnico un locale con requisiti di abitabilità, reso non abitabile con una semplice operazione di tamponamento delle finestre, essendo questa “una operazione in sé talmente semplice, reversibile e surrettizia da non privare l’ambiente della sua intrinseca qualità abitativa” (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2825/2014). Non solo: anche la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante mediante una scala interna costituisce “indice rilevatore dell’intento di rendere abitabile detto locale, non potendosi considerare volumi tecnici i vani in esso ricavati“.

Sono esclusi dalla nozione di vano tecnico anche: i vani scala, le verande, se di dimensioni superiori ad ospitare un impianto tecnologico come una caldaia ed i piani interrati, se utilizzati come locali complementari all’abitazione.

Ultimi articoli

Edilizia 26 Maggio 2023

Decreto Bollette convertito in legge: semplificazione per gli impianti fotovoltaici

L’articolo 7-bis reca norme di semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici

Edilizia 24 Maggio 2023

Casetta sull’albero: quando è necessario il permesso di costruire

Tar Liguria: una casetta in legno realizzata sull'estremità più alta di un tronco di palma non rientra nell'alveo dell'edilizia libera, se costituisce un vero e proprio manufatto caratterizzato anche da una struttura portante e non ha carattere temporaneo, ma stabile e duraturo

Edilizia 19 Maggio 2023

Modifica destinazione d’uso con manutenzione straordinaria e controllo relativo alla CILA

Consiglio di Stato: anche dopo il Decreto Semplificazioni, per il Testo Unico Edilizia le modifiche di destinazione d'uso che possono conseguire agli interventi riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria assentibili con CILA sono solo quelle tra categorie urbanistiche omogenee.

Edilizia 17 Maggio 2023

Sanatoria edilizia: lo stretto legame con lo stato legittimo

L'attivazione delle procedure per l'accertamento di conformità presuppone la conoscenza dello stato legittimo e quello in cui si trova l'immobile

torna all'inizio del contenuto