Sportello Unico per l'Edilizia

Cambio destinazione d’uso con opere da deposito rurale ad abitazione: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: non si può trasformare in abitazione, con tanto di cucina, bagno e altri interventi tutti tesi a imprimere una destinazione abitativa, un ex deposito agricolo senza richiedere ed ottenere il permesso di costruire

Data:
30 Gennaio 2024

Se si effettuano numerosi interventi edilizi, quasi tutti univocamente finalizzati ad imprimere una destinazione abitativa all’originario deposito rurale, si tratta di un cambio di destinazione d’uso con opere che, per essere assentito, necessita del permesso di costruire.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 440/2024 dello scorso 12 gennaio, riferita al ricorso contro l’ordinanza di demolizione di un comune – confermata dal TAR – inerente un manufatto, regolarmente edificato in base ad una concessione edilizia ottenuta dalla parte appellante, sul quale venivano effettuati significativi interventi, non assentiti, che erano anche in contrasto con le norme di attuazione del PRG che, in detta area, prevedevano, all’art.67 Nta una zona di pianura bonificata, in assenza di deposito sismico, dunque anche in contrasto con l’art.94 del Testo Unico Edilizia.

Gli interventi contestati

Tra le opere e gli interventi contestati si segnalano, fra l’altro:

  • il mutamento di destinazione d’uso, con opere, di fabbricato da deposito attrezzi agricoli in abitazione mediante la realizzazione di pareti divisorie ed un bagno di mq. 15 circa, modifiche a porte-finestre, realizzazione di impianti elettrico, idrico e sanitario;
  • la realizzazione di un nuovo solaio portante in legno ad una quota metri 2,52, per una superficie di mq. 90,00 circa, accessibile dal piano terra tramite l’installazione di una scala con struttura in acciaio.
  • l’ampliamento del fabbricato per una superficie di mq. 19,92 mediante la demolizione delle pareti che delimitavano il portico interno ed il parziale tamponamento dell’apertura con l’installazione di una porta delle dimensioni di metri 1,60 x 2,12;
  • il vano autorizzato quale deposito attrezzi agricoli era stato arredato con una cucina comprensiva di piano cottura, pensili, elettrodomestici vari e lavello con tavolo e sedie;
  • l’avvenuta realizzazione, al piano terra, di nuovo pilastro portante per sostenere il nuovo solaio in legno;
  • la costruzione, al piano terra, di pareti divisorie interne con creazione di un vano ad uso bagno delle dimensioni di metri 3,69 x 4,06;
  • che l’intero fabbricato era dotato di impianto elettrico, idrico e sanitario ed era stata installata una stufa per il riscaldamento dei locali al piano terra e una caldaia al piano primo;
  • che il marciapiede esterno al fabbricato era largo tre metri anziché un metro;
  • la costruzione di una tettoia con struttura in legno con copertura in legno e guaina bituminosa impermeabile.

Secondo il ricorrente, gli interventi contestati sull’originario manufatto, destinato a deposito agricolo, e in particolare le pareti divisorie interne ed i servizi igienici, realizzati senza titolo, sarebbero perfettamente compatibili con la destinazione ad uso agricolo, ossia quella autorizzata del fabbricato e non proverebbero che lo scopo (e l’effetto) dell’intervento era in realtà un cambio di destinazione d’uso.

Il cambio di destinazione d’uso da rurale ad abitazione richiedere il permesso di costruire

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso partendo dal presupposto che i numerosi interventi di cui sopra sono univocamente finalizzati ad imprimere una destinazione abitativa all’originario deposito rurale.

Tra l’altro, dai reperti fotografici in atti, oltre che dalla descrizione dei locali, comprensiva degli arredi, risulta la evidente funzionalizzazione di questi ultimi a scopi abitativi, non conciliabili con l’originaria destinazione.

All’esito degli interventi sono presenti inequivocabilmente, infatti, uno spazio destinato a cucina, un altro a sala pranzo, un altro ancora a salotto con tv e (due) camere da letto.

In definitiva: non solo non sono presenti elementi che possano confermare la pretesa destinazione rurale, ma anzi le descritte emergenze confermano la prima e centrale contestazione, ossia che vi è stato un mutamento di destinazione dell’immobile, sul quale è stata impressa una finalità abitativa non prevista né assentibile, in considerazione del vincolo esistente sulla zona interessata.

Quindi: per il cambio d’uso con opere serve il permesso di costruire, ma in questo caso il cambio d’uso neanche si poteva attuare, essendoci un vincolo.

Ultimo aggiornamento

30 Gennaio 2024, 18:40