Correttivo Testo Unico FER: titoli abilitativi per gli impianti a energia rinnovabile
Il decreto correttivo al Testo Unico Rinnovabili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, aggiorna e precisa i regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER)
Data:
1 Dicembre 2025
Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre, del decreto legislativo n.178 del 26 novembre 2025 – in vigore dal prossimo 11 dicembre – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
Il provvedimento:
- aggiorna e precisa i regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER), chiarendo quando si può procedere in attività libera e quando invece sono necessari la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) o l’Autorizzazione Unica (AU),
- integra la disciplina con nuove definizioni, modelli unici e criteri per aree idonee e zone di accelerazione.
Tra le novità principali rientrano: iter autorizzativi più rapidi, nuove definizioni per infrastrutture essenziali e revisioni di potenza, chiarimenti sulle interferenze con vincoli paesaggistici e culturali, riduzione dei tempi della procedura di AU con valore di VIA (in alcuni casi da 120 a 40 giorni) e l’introduzione di un punto di contatto unico a livello comunale.
Ampio spazio è dedicato all’ampliamento delle attività realizzabili in edilizia libera: rientrano in questo regime il rifacimento o la ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti senza aumento di volume, la sostituzione di impianti solari termici e i fotovoltaici flottanti sotto i 10 MW installati su bacini artificiali non di pregio, con occupazione ridotta della superficie d’acqua. Per gli impianti dotati di accumulo, l’impianto viene considerato “ibrido” e sottoposto alla procedura più onerosa tra quelle previste.
Il d.lgs, inoltre, fornisce una definizione puntuale di “impianto agrivoltaico”: si tratta di un sistema che preserva la continuità delle attività agricole e pastorali, prevedendo moduli elevati da terra (eventualmente rotanti) e l’uso di agricoltura di precisione.
Vengono inoltre introdotti gli “impianti ibridi”, che combinano diverse fonti rinnovabili o integrano sistemi di accumulo ed elettrolizzatori.
Per il fotovoltaico a terra in zone agricole, l’installazione è consentita solo in aree specifiche (cave, discariche, zone industriali), con l’eccezione dei progetti PNRR e delle Comunità Energetiche Rinnovabili.
Il decreto introduce anche norme che evitano duplicazioni per gli interventi di aggiornamento di impianti già in esercizio, facilitando così gli interventi di repowering.
Il quadro generale dei regimi amministrativi
Il quadro attuale conferma che gli interventi sugli impianti FER si collocano in tre regimi:
- attività libera, quando gli interventi sono minimi o ricadono tra quelli elencati nell’allegato A del d.lgs.190/2024;
- PAS, per interventi di medio impatto o localizzati in aree con specifici vincoli;
- Autorizzazione Unica – AU, per impianti di maggiore complessità, potenza o presenza di valutazioni ambientali.
Il testo del nuovo decreto introduce inoltre le zone di accelerazione, dove l’istruttoria è semplificata e la compatibilità urbanistica è presunta.
Attività libera: quando non serve un titolo
Sono in attività libera gli interventi ricompresi nell’allegato A, tra cui:
- piccoli impianti fotovoltaici e interventi analoghi senza impatto significativo;
- repowering o sostituzioni che non modificano volumi, aree occupate o parametri urbanistici;
- alcune opere di connessione o infrastrutture indispensabili non qualificate come interventi edilizi.
Se l’intervento ricade in area idonea o zona di accelerazione, è automaticamente considerato compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti. Resta comunque necessaria la comunicazione o il titolo edilizio quando richiesto dal DPR 380/2001.
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): cosa prevede e quando si applica
La PAS si applica quando:
- l’intervento è elencato nell’allegato B;
- l’impianto o le opere insistono su aree vincolate (paesaggio, idrogeologico, salute, tutela sismica, ecc.);
- si interviene su impianti esistenti con modifiche di media entità.
Per i Comuni:
- è competente il Comune sul cui territorio ricade la maggior parte dell’impianto;
- nelle aree idonee/accelerazione l’intervento è presumibilmente conforme allo strumento urbanistico;
- devono essere acquisiti eventuali atti di assenso paesaggistici, sismici o idrogeologici.
Il procedimento segue il modello unico tramite piattaforma SUER e può essere prorogato una sola volta per integrazioni.
Autorizzazione Unica (AU): i casi in cui è obbligatoria
L’AU è richiesta quando:
- l’intervento rientra nell’allegato C (impianti complessi o ad alta potenza);
- è necessaria la VIA o la valutazione di incidenza;
- occorrono più titoli e autorizzazioni coordinate in conferenza dei servizi;
- sono previste opere edilizie rilevanti o espropri.
La verifica di assoggettabilità a VIA precede l’avvio dell’AU. La regione (o ente delegato) è il punto di contatto del procedimento.
L’AU assorbe anche i titoli edilizi e può includere vincolo preordinato all’esproprio, obblighi di ripristino e garanzie finanziarie.
Strumenti di supporto e digitalizzazione
Il decreto rafforza la piattaforma SUER, attraverso cui trasmettere modelli unici, istanze e documenti. In attesa della piena operatività, restano valide le modalità digitali già in uso presso le amministrazioni.
Ultimo aggiornamento
28 Novembre 2025, 20:29
Sportello Unico per l'Edilizia