Sportello Unico per l'Edilizia

Il dehors con tenda e vetrate scorrevole è una pergotenda libera

Una recente sentenza del Consiglio di Stato riconosce la piena legittimità della pergotenda con vetrate scorrevoli come opera non soggetta a permesso di costruire

Data:
30 Ottobre 2025

Il dibattito sul titolo edilizio necessario per installare una pergotenda è da tempo oggetto di controversie interpretative. La domanda principale è: quando un’opera di questo tipo può essere realizzata liberamente, senza permesso di costruire?

Numerose pronunce della giustizia amministrativa hanno affrontato il tema, tra cui la recente sentenza n. 5828/2025  del Consiglio di Stato, che ha ribaltato le decisioni di Comune e TAR, riconoscendo come legittima in edilizia libera una struttura composta da tenda retrattile e vetrate scorrevoli.

Il caso concreto e la posizione del TAR

La vicenda riguardava un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinataria di un’ordinanza comunale di rimozione di un dehors installato con SCIA. La struttura era costituita da pavimentazione in gres porcellanatocopertura in PVC retrattile e pannelli vetrati scorrevoli sorretti da un telaio in alluminio.

Il TAR Piemonte aveva confermato la decisione comunale, ritenendo che le vetrate perimetrali conferissero alla struttura un carattere di chiusura stabile, tale da determinare un aumento di volume e superficie utile. Di conseguenza, l’intervento avrebbe richiesto il permesso di costruire, mentre la tenda avrebbe potuto restare solo come elemento accessorio.

 

Il Consiglio di Stato cambia prospettiva

Il Consiglio di Stato ha invece completamente riformato la sentenza di primo grado, annullando l’ordine di rimozione e riconoscendo la piena legittimità dell’opera.

Richiamando il precedente Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2025, n. 607, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che l’aggiunta di vetrate scorrevoli non trasforma automaticamente lo spazio esterno in un ambiente chiuso o stabile. L’opera, pertanto, rientra tra le attività edilizie libere, non richiedendo alcun titolo abilitativo.

I criteri distintivi della pergotenda

Secondo la giurisprudenza amministrativa più recente, la qualificazione come “pergotenda” dipende da due aspetti principali:

  • profilo strutturale: la presenza di una tenda retrattile e di vetrate mobili, che permettono di mantenere lo spazio aperto e non stabilmente delimitato;
  • profilo funzionale: la finalità di migliorare la fruizione dello spazio esterno senza mutarne la destinazione originaria. L’opera, dunque, può essere utilizzata anche stabilmente, purché non generi nuovi volumi edilizi.

Le caratteristiche tecniche essenziali

La pergotenda, in base all’interpretazione più consolidata, è una struttura leggera e non ancorata in modo permanente al suolo, destinata esclusivamente a sorreggere una tenda – generalmente in tessuto o materiale plastico – che protegge dagli agenti atmosferici.
Per essere considerata tale:

  1. l’elemento principale deve essere la tenda e non la struttura di supporto;
  2. la struttura deve avere funzione accessoria, limitata al sostegno della copertura;
  3. i componenti di copertura e chiusura devono essere facilmente rimovibili e completamente retrattili, privi di elementi di stabilità o permanenza che creino uno spazio chiuso o modifichino la sagoma dell’edificio.

In sostanza, ciò che distingue la pergotenda da una tettoia è la retrattilità totale della copertura, che impedisce la creazione di un nuovo volume edilizio.

La conclusione

In coerenza con l’orientamento già espresso nella sentenza n. 607/2025, il Consiglio di Stato ha confermato che una struttura con copertura retrattile e chiusure laterali scorrevoli rientra nel regime di edilizia libera se non altera la destinazione esterna dello spazio e non crea ambienti chiusi.

Pertanto, in base all’art. 6 del DPR 380/2001 e al Glossario dell’edilizia libera (D.M. 2 marzo 2018), una pergotenda di tali caratteristiche non necessita di permesso di costruire né di altro titolo edilizio, potendo essere realizzata liberamente.

Ultimo aggiornamento

25 Ottobre 2025, 06:46