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Permesso di costruire: quali sono i termini per l’impugnazione

Dal Consiglio di Stato nuovi chiarimenti sull’impugnazione del permesso di costruire: il concetto di “piena conoscenza” e i tempi da rispettare Con la sentenza 3075/2018, il Consiglio di Stato fornisce utili chiarimenti in merito ai termini entro i quali per un cittadino è possibile l’impugnazione di un permesso di costruire di un vicino o di una qualsiasi altra persona che gli arrecherebbe danno.

Data:
12 Luglio 2018

Dal Consiglio di Stato nuovi chiarimenti sull’impugnazione del permesso di costruire: il concetto di “piena conoscenza” e i tempi da rispettare

Con la sentenza 3075/2018, il Consiglio di Stato fornisce utili chiarimenti in merito ai termini entro i quali per un cittadino è possibile l’impugnazione di un permesso di costruire di un vicino o di una qualsiasi altra persona che gli arrecherebbe danno.

I fatti in breve

Nel febbraio 2008 iniziano i lavori di ristrutturazione dell’edificio ex caserma Carabinieri di Portofino. in attuazione di un piano di recupero urbanistico di iniziativa pubblica. Lavori autorizzati dal comune con permesso di costruire n. 75 del 2007 e successive varianti.

Con nota del 24 febbraio 2009, ad un anno dall’inizio dei lavori, indirizzata alla società ed al comune di Portofino, il proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di ristrutturazione ha rappresentato che “venuto ufficiosamente a conoscenza dell’esistenza di un permesso di costruire potenzialmente lesivo dei suoi diritti di proprietà, nel timore che i lavori iniziati nel febbraio 2008 possano non rispettare le distanze dal confine e/o non corrispondere al piano particolareggiato del fondaco, chiede che il comune di Portofino effettui i dovuti controlli al fine di non pregiudicare i diritti del confinante”.

Il vicino confinante non vedendo accolte le proprie riserve, da parte del comune, presenta ricorso al Tar nel 2011 chiedendo l’annullamento del permesso di costruire.

Il Tar Liguria, sezione prima, con sentenza 24 aprile 2013, n. 719, ha accolto il ricorso.

Successivamente la società proprietaria dell’immobile oggetto dei lavori presenta  ricorso al Consiglio di Stato poiché il ricorso di primo grado “sarebbe irricevibile per tardività e l’impugnazione  sarebbe comunque inammissibile” .

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello della società proprietaria dell’immobile chiarendo che:

in ragione del tenore dell’istanza del 2009, che fa esplicito riferimento al permesso di costruire ed al timore che i lavori, iniziati già da un anno, possano violare le distanze dal confine o non corrispondere al piano particolareggiato del fondaco, non può sussistere dubbio che l’interessato avesse già all’epoca “piena conoscenza” dell’iniziativa edilizia. Inoltre – nonostante i lavori fossero iniziati nel febbraio 2008, l’interessato avesse avuto “piena conoscenza” del permesso di costruire n. 75 del 2007 almeno dal 24 febbraio 2009, i lavori fossero ultimati, con riguardo alle parti strutturali ed alle modifiche del prospetto, come sostenuto dall’appellante, o, comunque, fossero in fase molto avanzata al febbraio 2011 – l’istanza di accesso agli atti presso il Comune per “verifica regolarità distanze e vedute per diritti di vicinato” è stata presentata dall’interessato, proprietario di immobile confinante, solo in data 3 maggio 2011 e, quindi, in chiara violazione dell’onere di tempestivo esercizio dell’accesso documentale.

Il significato di “piena conoscenza”

Secondo la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5675 del 2017; Sez. IV, n. 5654 del 2017) la “piena conoscenza” non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Secondo il Consiglio di Stato quindi:

si intende per “piena conoscenza”, la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività. Tale consapevolezza determina la sussistenza di una condizione dell’azione, l’interesse al ricorso, mentre la conoscenza “integrale” del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione.

Il termine per impugnare il permesso di costruire

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso (ad esempio, per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati). Quindi in sintesi valgono i seguneti principi:

  • il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s’intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che (come nel caso di specie) è data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici;
  • l’inizio dei lavori segna il momento da cui scattano i termini per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’edificazione;
  • dal momento della constatazione della presenza dello scavo (a quella data, si badi, deve per legge essere presente il cartello dei lavori e deve essere stata data effettiva pubblicità sull’albo pretorio del rilascio del titolo edilizio), è ben possibile ricorrere enucleando le censure (ivi comprese quelle in ordine all’asserito divieto di nuova edificazione) senza differire il termine di proposizione del ricorso all’avvenuto positivo disbrigo della pratica di accesso agli atti avviata né, a monte, che si possa differire quest’ultima;
  • la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali.

Ultimo aggiornamento

12 Luglio 2018, 23:34