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Demolizione post-sospensione: il TAR Lazio chiarisce il ruolo non vincolante del termine di 45 giorni

Il potere repressivo dell’amministrazione in materia edilizia non si esaurisce decorso il termine previsto per l’efficacia dell’ordine di sospensione. Anche dopo i 45 giorni, resta valida l’adozione dell’ordinanza di demolizione, in quanto l’abuso edilizio ha natura permanente e il potere sanzionatorio è imprescrittibile.

Data:
10 Agosto 2025

Nel settore dell’edilizia, il termine di 45 giorni previsto dall’art. 27 del DPR 380/2001

per l’adozione di provvedimenti successivi all’ordine di sospensione lavori non rappresenta un vincolo rigido per l’amministrazione, ma un semplice limite temporale per l’efficacia dell’atto sospensivo.

Lo ha ribadito il TAR Lazio nella sentenza n. 13535/2025, chiarendo che l’ordinanza di demolizione può essere emessa anche oltre tale termine, senza che ciò ne infici la legittimità.

Il caso esaminato dal TAR

La controversia ha riguardato l’impugnazione, da parte di una cittadina, di un’ordinanza di demolizione adottata da Roma Capitale. La ricorrente sosteneva che il Comune avesse superato il limite temporale dei 45 giorni per notificare il provvedimento definitivo dopo la sospensione dei lavori, contestandone quindi la validità. Tuttavia, il TAR ha respinto la tesi, ritenendo legittimo l’intervento repressivo nonostante la decorrenza del termine.

Nella fattispecie, l’amministrazione aveva notificato la sospensione il 19 dicembre 2022 e successivamente, il 26 gennaio 2023, aveva adottato l’ordinanza di demolizione. Il giudice ha evidenziato che il termine previsto dalla norma non ha valore perentorio, ma è da intendersi come una scadenza riferita solo all’efficacia dell’ordine sospensivo.

 

Termine ordinatorio, non vincolante

Secondo la giurisprudenza consolidata, i 45 giorni rappresentano il periodo entro cui l’ordine di sospensione conserva validità, ma non delimitano temporalmente l’azione sanzionatoria della pubblica amministrazione. In altre parole:

  • il superamento del termine non annulla il potere di emettere l’ordinanza demolitoria;
  • la perdita di efficacia dell’atto sospensivo non condiziona la validità del successivo provvedimento repressivo;
  • la disciplina non prevede alcuna decadenza per mancata adozione del provvedimento finale entro i 45 giorni.

Abuso edilizio e sanzione: un illecito permanente

Elemento centrale della decisione è la natura permanente dell’abuso edilizio, che comporta la possibilità per l’amministrazione di agire in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.

In quest’ottica, il potere sanzionatorio è ritenuto imprescrittibile: l’abuso costituisce una violazione continuata, che perdura finché non viene rimossa, legittimando l’adozione anche tardiva di misure correttive.

Una procedura vincolata e urgente

Il TAR ha inoltre ricordato che il procedimento repressivo degli illeciti edilizi:

  • ha carattere vincolato, cioè l’amministrazione ha l’obbligo di intervenire in presenza di un abuso;
  • è improntato all’urgenza, data la trasformazione illegittima del territorio;
  • non richiede la partecipazione del destinatario (ad esempio, non è necessario l’avviso di avvio del procedimento).

Ciò significa che la pubblica amministrazione, una volta accertato l’abuso, non può omettere di intervenire, né è tenuta a un contraddittorio preventivo.

Effetti concreti e conferme giurisprudenziali

In sintesi, la sentenza ribadisce alcuni principi ormai consolidati:

  • il termine di 45 giorni ha solo valore ordinatorio;
  • la cessazione dell’effetto sospensivo non paralizza l’azione amministrativa;
  • l’illecito edilizio, in quanto permanente, non si prescrive;
  • l’ordinanza di demolizione resta legittima anche se adottata oltre il termine previsto.

La decisione offre una guida chiara agli enti locali e chiarisce definitivamente che l’amministrazione conserva il potere di reprimere l’abusivismo edilizio anche a distanza di tempo, senza incorrere in vizi procedurali legati al decorso del termine di efficacia della sospensione.

Ultimo aggiornamento

25 Luglio 2025, 21:43