L’ordinanza di demolizione è legittima anche con indicazione catastale errata
CGARS Sicilia: l’indicazione inesatta dei dati catastali dell’immobile oggetto di demolizione rappresenta un mero vizio formale che non compromette la legittimità dell’ordinanza, qualora il provvedimento contenga una descrizione precisa e puntuale delle opere da rimuovere
Data:
16 Agosto 2025
Non è raro che i destinatari di un’ordinanza di demolizione cerchino ogni pretesto per sottrarsi all’esecuzione. Tra gli argomenti sollevati, capita che venga contestata l’indicazione, nel provvedimento demolitorio, di un numero civico errato o inesistente, nella speranza di far dichiarare nullo il provvedimento stesso.
Tuttavia, un simile rilievo non è sufficiente a compromettere la legittimità dell’atto: un errore formale di questo tipo non impedisce di procedere con la demolizione, se l’ordinanza descrive con precisione le opere abusive oggetto dell’intervento.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), con la sentenza n. 492 del 20 giugno 2025
, ha affrontato un caso emblematico riguardante il ricorso di un privato contro un ordine di demolizione emesso per diverse opere abusive.
L’errore sul numero civico
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse illegittimo perché riferito a un bene inesistente: le opere citate non si trovavano al civico indicato nell’ordinanza (“X”), bensì a un altro (“Y”).
Errore catastale: semplice vizio formale
Il CGARS ha respinto l’argomento, ribadendo che un’errata indicazione dei dati catastali non annulla l’efficacia dell’ordine di demolizione, purché l’atto contenga una descrizione chiara e puntuale delle opere da rimuovere, tale da consentirne l’identificazione senza incertezze.
Eventuali correzioni catastali, precisa il giudice, potranno essere fatte nella successiva fase di acquisizione dell’immobile se l’ordine non viene eseguito.
Il caso concreto
Nel caso esaminato, il Comune aveva riportato i dati catastali del terreno e non quelli aggiornati dell’immobile già accatastato, ma aveva fornito una descrizione dettagliata degli abusi, ordinandone la demolizione in modo inequivocabile.
Tempistica dell’ordine: nessun obbligo di motivazione ulteriore
Il ricorrente contestava anche la legittimità dell’atto perché adottato a distanza di anni dalla realizzazione degli abusi, sostenendo che ciò avrebbe generato un legittimo affidamento e richiesto una motivazione specifica sull’interesse pubblico attuale alla demolizione.
Il CGARS ha però ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata, l’abusività di opere prive di titolo rende l’ordine di demolizione un atto vincolato: non serve bilanciare l’interesse pubblico con quello privato, né motivare ulteriormente la persistenza dell’interesse pubblico, perché non esiste un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione di un abuso edilizio, anche se risalente nel tempo.
Ultimo aggiornamento
2 Agosto 2025, 12:15
Sportello Unico per l'Edilizia