Destinazione d’uso commerciale negli immobili adibiti al commercio elettronico
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 424 pubblicata il 20 gennaio 2026, ha stabilito che l'attività di e-commerce svolta all'interno di un immobile configura a tutti gli effetti una destinazione d'uso commerciale ai fini urbanistici ed edilizi, con conseguente applicazione dei relativi contributi di costruzione, indipendentemente dall'assenza di accesso diretto al pubblico.
Data:
12 Aprile 2026
Il fatto
Una società di commercio all’ingrosso aveva ottenuto la sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 per un soppalco in acciaio di 104 mq realizzato senza titolo, contestando il contributo di costruzione calcolato dal Comune sulla base della destinazione commerciale/direzionale dell’immobile. La società sosteneva che le attività svolte in loco — ricezione ordini online, stoccaggio, imballaggio e spedizione — fossero assimilabili alla categoria urbanistica di deposito/magazzino (C2), con oneri sensibilmente inferiori. Sia il TAR Lombardia che, in appello, il Consiglio di Stato hanno respinto tale tesi.
I principi affermati
La sentenza enuncia tre criteri di valutazione rilevanti per la qualificazione della destinazione d’uso in presenza di attività di commercio online:
| I. Valutazione complessiva dell’attività. La destinazione d’uso non può essere determinata in modo atomistico rispetto alla singola porzione oggetto di intervento, ma deve essere riferita all’attività complessivamente svolta nell’immobile e al carico urbanistico che essa genera. |
| II. L’e-commerce non equivale a logistica. Le attività di presa in carico degli ordini, fatturazione, imballaggio e consegna costituiscono esecuzione del contratto di compravendita e non possono essere scorporate dall’attività commerciale quando svolte dallo stesso venditore: pertanto non integrano la categoria del deposito o del magazzino. |
| III. Il carico urbanistico prescinde dall’accesso al pubblico. Il continuo afflusso di fornitori, spedizionieri e dipendenti genera un carico urbanistico del tutto assimilabile a quello di un esercizio commerciale tradizionale, a prescindere dall’assenza di clientela al dettaglio. |
Ricadute per le pratiche SUE
In sede di istruttoria di pratiche edilizie relative a immobili in cui si svolga — anche parzialmente — attività di vendita a distanza, lo Sportello Unico per l’Edilizia dovrà verificare la destinazione d’uso effettiva ai fini del corretto calcolo del contributo di costruzione, indipendentemente dalla qualificazione formale indicata dal richiedente. I titoli abilitativi preesistenti (SCIA commerciali, autorizzazioni), le dichiarazioni rese in atti precedenti e l’effettiva organizzazione dell’attività costituiranno elementi istruttori determinanti.
| Riferimento: Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza n. 00424/2026, pubblicata il 20 gennaio 2026 — RG 08444/2023
Sportello Unico per l’Edilizia – Comune di Oliveto Citra (SA) |
Ultimo aggiornamento
12 Aprile 2026, 12:16
Sportello Unico per l'Edilizia