Sportello Unico per l'Edilizia

Immobili condonati: il Consiglio di Stato riconosce la piena legittimità urbanistica e la possibilità di ristrutturazione

Sentenza n. 2848/2026: superato l’orientamento restrittivo – gli immobili sanati possono essere oggetto degli stessi interventi edilizi degli immobili legittimi, inclusa la ristrutturazione senza aumento di volume

Data:
16 Aprile 2026

Il Collegio ha affermato che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, e può pertanto essere oggetto degli stessi interventi consentiti su immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia.

La decisione supera un orientamento giurisprudenziale più risalente, secondo cui sugli immobili condonati sarebbero ammessi esclusivamente interventi manutentivi. Secondo il Consiglio di Stato, tale impostazione non è più coerente con il principio di certezza del diritto e con la funzione stessa del titolo in sanatoria.

Nel caso esaminato, l’intervento – consistente in modifiche interne e nella chiusura di una struttura già esistente – è stato ritenuto riconducibile alla ristrutturazione edilizia, in assenza di incremento di volumetria o superficie utile, con conseguente illegittimità del diniego comunale fondato sulla qualificazione dell’opera come “nuova costruzione”.

Di particolare rilievo è anche il passaggio in cui il Consiglio di Stato chiarisce che:

  • l’assenza di aumento di volume o superficie esclude la configurabilità di una nuova costruzione;
  • gli interventi interni, privi di impatto sull’aspetto esteriore, possono non richiedere autorizzazione paesaggistica, ai sensi del d.P.R. 31/2017;
  • il Comune è tenuto a riesaminare l’istanza alla luce dei principi affermati.

La sentenza si inserisce nel solco di una lettura evolutiva del Testo Unico dell’Edilizia, rafforzando la certezza giuridica dei titoli edilizi in sanatoria e ampliando le possibilità di intervento sul patrimonio edilizio esistente.

Per l’attività istruttoria, si evidenzia che:

  • gli immobili condonati devono essere considerati pienamente legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio;
  • è ammissibile la valutazione di interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d, d.P.R. 380/2001), ove ricorrano i presupposti;
  • la qualificazione dell’intervento deve essere effettuata in concreto, con particolare attenzione alla assenza di incremento di volume e carico urbanistico;
  • non è più sostenibile un diniego automatico basato sul solo fatto che l’immobile deriva da condono.

Ultimo aggiornamento

16 Aprile 2026, 05:53