DPR n. 73/2026: nuove regole paesaggistiche per strutture turistico-ricettive all’aperto
Il provvedimento modifica il DPR n. 31/2017 sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione semplificata
Data:
16 Maggio 2026
Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio, del DPR n.73 del 20 febbraio 2026, in vigore dal prossimo 27 maggio, che modifica il DPR n. 31/2017 sugli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o soggetti ad autorizzazione semplificata.
La novità riguarda soprattutto campeggi, villaggi e strutture turistico-ricettive all’aperto: alcune installazioni di mezzi mobili di pernottamento possono ora rientrare tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, mentre determinati interventi sulle aree attrezzate e sulle reti tecnologiche sono ricondotti alla procedura semplificata.
1. Oggetto del decreto
Il decreto interviene sugli allegati del DPR n. 31/2017, cioè sul regolamento che distingue tra:
- interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A;
- interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, elencati nell’Allegato B.
La modifica è mirata e riguarda le strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica.
2. Nuovi interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
All’Allegato A, lettera A.27, viene aggiunta una nuova ipotesi di esclusione. Non richiede autorizzazione paesaggistica la collocazione, anche continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto, di mezzi mobili di pernottamento e relativi accessori.
Rientrano in questa previsione, ad esempio:
- caravan;
- case mobili per vacanze;
- autocaravan;
- eventuali pertinenze e accessori.
L’esclusione opera però solo se ricorrono precise condizioni.
3. Condizioni da verificare
Per gli uffici tecnici comunali il punto operativo centrale è la verifica dei presupposti. La struttura deve essere già munita di autorizzazione paesaggistica riferita specificamente anche alle aree attrezzate dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie.
Inoltre, i mezzi mobili devono:
- avere le caratteristiche dei veicoli ricreazionali secondo le norme UNI EN 13878:2007 e successivi aggiornamenti;
- possedere i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada;
- essere conformi alla normativa regionale di settore, se esistente;
- non avere collegamenti permanenti al suolo;
- essere collegati alle reti tecnologiche con sistemi facilmente rimovibili;
- essere rimossi alla cessazione definitiva dell’attività, senza alterare l’aspetto esteriore dei luoghi.
In assenza di tali condizioni, non può darsi per automatica l’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica.
4. Interventi soggetti a procedura semplificata
Il decreto modifica anche l’Allegato B, lettera B.26. Sono ora sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportano:
- realizzazione di infrastrutture a rete;
- modifica del numero delle aree attrezzate;
- diversa collocazione delle aree attrezzate dotate di utenze elettriche, idriche e fognarie.
La procedura semplificata è ammessa solo se non vi è realizzazione di nuove costruzioni e non vi è aumento della capacità ricettiva.
5. Indicazioni operative per i Comuni
Gli uffici comunali dovranno distinguere tra la semplice collocazione di mezzi mobili, che può essere esclusa dall’autorizzazione paesaggistica se ricorrono tutti i requisiti, e gli interventi organizzativi o infrastrutturali sulle aree attrezzate, che rientrano invece nella procedura semplificata.
È opportuno verificare sempre:
- l’esistenza e il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata alla struttura;
- la corrispondenza tra le aree interessate e quelle già autorizzate;
- l’assenza di nuove costruzioni;
- l’assenza di incremento della capacità ricettiva;
- la rimovibilità dei manufatti e degli allacci.
Ultimo aggiornamento
16 Maggio 2026, 07:41
Sportello Unico per l'Edilizia