Sportello Unico per l'Edilizia

Finte pergotende e limiti dell’edilizia libera

Cassazione: una realizzazione edilizia che comporta la creazione di un nuovo spazio abitativo, ottenuto tramite la chiusura completa di due lati, l'apposizione di una copertura rigida in materiale plastico e l'uso di pilastri di dimensioni rilevanti, con conseguente trasformazione della funzione originaria del terrazzo, non può essere considerata una semplice pergotenda

Data:
9 Settembre 2025

Le modifiche introdotte dal cosiddetto Decreto Salva Casa non consentono comunque di realizzare, in regime di edilizia libera, veri e propri nuovi ambienti abitabili, completi di cucina, chiusi da pareti e coperti con strutture rigide.

La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025

, ha ribadito quanto già chiarito da diversi precedenti: una costruzione che produce un incremento di volume e una variazione della destinazione d’uso non può essere considerata una “pergotenda”.

Il caso concreto

L’opera contestata consisteva in una struttura metallica installata su un terrazzo, chiusa su due lati, coperta con pannelli plastici spessi e sostenuta da pilastri di dimensioni rilevanti.

Per il Tribunale, ciò costituiva una trasformazione edilizia che richiedeva permesso di costruire, trattandosi a tutti gli effetti della creazione di un nuovo spazio abitabile.

Le argomentazioni della difesa

Il proprietario aveva sostenuto che la struttura non fosse assimilabile a una veranda, poiché due lati rimanevano aperti e l’intento era solo quello di proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici.

A suo avviso, l’intervento ricadeva tra quelli di edilizia libera previsti dall’art. 6, lett. b-ter), del d.P.R. 380/2001.

La posizione della Cassazione

La Corte ha però precisato che rientrano nell’edilizia libera solo le opere leggere destinate esclusivamente alla protezione dagli agenti atmosferici e che non comportino la chiusura stabile di spazi, né la creazione di nuovi volumi.

Una “vera” pergotenda, infatti, è caratterizzata dalla predominanza della tenda, sostenuta da elementi strutturali minimi e facilmente rimovibili.

Se invece la parte principale è una copertura rigida o una struttura massiccia, si ricade nel campo delle opere edilizie che richiedono titolo abilitativo.

Conclusione

Non si può parlare di pergotenda quando la realizzazione determina la nascita di un vano chiuso e stabile, che accresce la superficie o il volume dell’immobile.

Nel caso esaminato, la trasformazione del terrazzo in un ambiente abitabile, con chiusure murarie e cucina, ha escluso la qualificazione come pergotenda, rendendo necessaria l’autorizzazione edilizia.

Ultimo aggiornamento

9 Settembre 2025, 03:34