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Tettoia funzionale al capannone: serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la tettoia realizzata a servizio del capannone, pur non comportando un incremento di volume, determina comunque la creazione di superficie coperta e deve pertanto essere considerata un intervento di trasformazione urbanistica che richiede obbligatoriamente il rilascio del permesso di costruire

Data:
12 Settembre 2025

Una tettoia realizzata con travi in legno lamellare sorrette da pilastri in cemento armato e posta davanti all’ingresso principale di un capannone non può essere autorizzata con una semplice CILA: per la sua natura e dimensione è necessario il rilascio di un permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8/2025  dell’Adunanza Plenaria, ha chiarito definitivamente la questione, ribadendo che simili opere non possono rientrare nell’edilizia libera né essere assentite tramite CILA. La pronuncia, sebbene in linea con un orientamento giurisprudenziale già consolidato, assume particolare rilievo perché elimina ogni incertezza sul corretto titolo edilizio richiesto per tettoie di dimensioni non trascurabili.

Il caso concreto

Un imprenditore titolare di un’attività commerciale nel settore agricolo aveva ottenuto dal Comune l’autorizzazione a costruire un capannone in cemento armato, con copertura metallica, destinato alla produzione di semilavorati da agrumi. La Polizia locale ha però accertato la realizzazione di opere difformi rispetto al titolo edilizio, tra cui un ampliamento del capannone, una tettoia in legno e cemento armato prospiciente l’ingresso e alcune opere di sistemazione esterna.

A seguito dell’ordinanza di demolizione, l’interessato ha richiesto la sanatoria e l’autorizzazione paesaggistica. Tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che la tettoia non potesse essere qualificata come intervento minore realizzabile con CILA. Secondo il ricorrente, trattandosi di una struttura aperta su tre lati, non vi sarebbe stato aumento di volume e dunque non era necessario alcun permesso di costruire.

La decisione del Consiglio di Stato

L’Adunanza Plenaria ha stabilito che la tettoia costituisce una vera e propria nuova costruzione, come previsto dall’

art. 3, lett. e) del d.P.R. 380/2001 . Di conseguenza, per la sua realizzazione è indispensabile ottenere il permesso di costruire. La Corte ha sottolineato che le opere non possono essere valutate isolatamente ma considerate nel loro complesso. Anche una tettoia di dimensioni rilevanti comporta infatti una trasformazione edilizia del territorio e rientra tra gli interventi che, ai sensi dell’
art. 10 del d.P.R. 380/2001, sono subordinati a titolo edilizio abilitativo.

Le conseguenze operative

La realizzazione di una tettoia, pur non determinando incremento di volume, produce comunque superficie coperta e si configura come trasformazione urbanistica. Per questo motivo non può essere autorizzata né con CILA né come intervento di edilizia libera, trattandosi di un’opera che non ha carattere pertinenziale. La corretta procedura resta dunque quella del rilascio del permesso di costruire da parte del Comune.

Ultimo aggiornamento

12 Settembre 2025, 08:21