23 Maggio 2018
Interventi di scavo e sbancamento: i titoli edilizi necessari
Tar Campania: lo scavo è da intendersi come un nuovo volume tale da incidere sul tessuto urbanistico, qualificabile, ordinariamente, come nuova costruzione
Gli interventi di scavo e sbancamento per usi diversi da quelli agricoli, qualora siano tali da comportare un’evidente immutazione dello stato dei luoghi, devono essere assentiti con permesso di costruire e, se eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesistico, necessitano, altresì, dell’autorizzazione paesaggistica.
Lo ha affermato il Tar Campania con la sentenza 3281/2018 del 18 maggio scorso, dove si evidenzia che lo scavo incide sul tessuto urbanistico ed è qualificabile, in via ordinaria, come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e del dpr 380/2001.
La giurisprudenza, aggiungono i giudici amministrativi, ha più volte affermato tale principio con riferimento ai lavori di scavo e di livellamento, realizzati anche mediante l’installazione di un muro di contenimento o al fine di realizzare un piazzale.
Nel caso specifico, peraltro, lo scavo, così come le murature descritte, sono adiacenti al preesistente fabbricato e, quindi, correttamente l’intervento è stato qualificato come ristrutturazione cd. “pesante” e, quindi, parimenti bisognevole del titolo edilizio (analogamente a quanto si afferma, ad es., per le verande).
Lo scavo e la corrispondente realizzazione delle murature comportano, infatti, una evidente modifica del prospetto del fabbricato di talchè il complesso delle opere va, appunto, inteso quale ristrutturazione che richiede il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 lett. c) del dpr 380/2001 (“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: …c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti…”).
In definitiva, l’opera non era assentibile con D.I.A., diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella prima censura, con la conseguenza che, in mancanza di titolo edilizio, si debba far luogo alla demolizione del fabbricato ai sensi dell’art. 33 dpr 380/2001 che assume i caratteri del provvedimento vincolato.
In allegato, la sentenza 3281/2018 del Tar Campania.
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