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La pergotenda chiusa richiede il permesso di costruire?

Tar Campania: un manufatto può essere considerato pergotenda e rientrare nell’edilizia libera solo se mantiene natura accessoria e leggera, senza comportare la realizzazione di volumi chiusi o spazi utilizzabili in modo stabile.

Data:
28 Agosto 2025

Non tutte le pergole bioclimatiche, o strutture simili alle pergotende, rientrano automaticamente nell’edilizia libera. Per essere qualificate come pergotende devono rispettare requisiti specificileggerezza, funzione accessoria e assenza di nuovi volumi o spazi stabilmente fruibili. Se questi limiti vengono superati, la struttura diventa un’opera edilizia vera e propria, per la quale è necessario il permesso di costruire.

Il caso: pergole bioclimatiche sul terrazzo

Questo principio è stato ribadito dalla sentenza n. 3708/2025  del TAR Campania, relativa a un intervento su un terrazzo di hotel, dove erano state installate pergole bioclimatiche chiuse lateralmente da pannelli vetrati scorrevoli e dotate di impianto di illuminazione. Il Comune ha ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi, qualificando l’opera come abuso edilizio.

La società aveva presentato una SCIA condizionata per installare strutture metalliche modulari, fissate al pavimento, con lamelle orientabili e retrattili, descritte come completamente smontabili. In realtà, il sopralluogo comunale ha rilevato un ambiente di quasi 300 mq, chiuso da vetrate scorrevoli, arredato con tavoli e sedie, illuminato e stabilmente configurato come spazio coperto.

 

Le caratteristiche della pergotenda

Secondo il TAR, la chiusura perimetrale con vetri comporta la creazione di nuovi volumi e fa uscire l’opera dall’ambito dell’edilizia libera, configurandola come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.

La giurisprudenza richiede, per parlare di pergotenda, che:

  • la parte principale sia la tenda come protezione solare;
  • la struttura sia solo un supporto accessorio;
  • coperture e chiusure siano completamente retraibili in tessuto o materiale plastico;
  • non vi siano elementi stabili che creino spazi chiusi o alterino la sagoma dell’edificio.

Nel caso esaminato, dimensioni, chiusure vetrate, impianti e arredi hanno trasformato l’opera in un ambiente chiuso e stabile, destinato a un uso continuativo, con conseguente aumento di superficie utile.

Salva Casa: non è retroattivo

Il TAR ha anche respinto l’applicazione del DL 69/2024 (“Salva Casa”) e della disciplina sulle VEPA, poiché introdotte successivamente ai fatti e non pertinenti al progetto originario.

Conclusione: la struttura non era una vera pergotenda, ma un nuovo volume chiuso, realizzato senza il necessario permesso di costruire, e quindi abusivo.

Ultimo aggiornamento

28 Agosto 2025, 18:41