L’agibilità non comporta automaticamente la conformità urbanistica
Tar Lazio: l'agibilità non produce effetti sananti né attesta la regolarità urbanistico-edilizia dell'edificio
Data:
26 Dicembre 2025
Il certificato di agibilità – oggi SCA ai sensi dell’art. 24 del dpr 380/2001 – ha finalità circoscritte: verifica condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell’immobile. Tali controlli non equivalgono né sostituiscono la verifica della piena conformità ai titoli edilizi (permesso di costruire, SCIA, ecc.), che richiede un accertamento autonomo e completo.
Da qui la domanda: l’agibilità parziale può “coprire” difformità anche rilevanti?
La risposta del TAR Lazio, con sentenza 21017/2025, è negativa: l’agibilità non produce effetti sananti né attesta la regolarità urbanistico-edilizia dell’edificio.
L’impatto sulla licenza sanitaria
Per le strutture che svolgono attività sanitarie (cliniche, RSA, ospedali), la normativa impone che l’intero edificio sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia.
Non è ammesso isolare alcune porzioni irregolari limitandosi a richiedere l’agibilità solo delle parti utilizzate: l’autorizzazione sanitaria ha carattere unitario e presuppone la piena regolarità del fabbricato nella sua globalità.
Difformità insanabili o interventi privi di titolo comportano quindi la revoca dell’autorizzazione, anche se i locali operativi risultano formalmente agibili.
Il caso esaminato dal TAR
Una Casa di Cura aveva ottenuto certificati di agibilità per vari reparti, ma un giudizio penale aveva accertato sette abusi non sanabili. Le richieste di sanatoria presentate al Comune erano state respinte.
La struttura ha quindi tentato di far valere l’agibilità come prova implicita di regolarità, sostenendo che la certificazione potesse valere anche quale verifica urbanistica.
Agibilità parziale: limiti e non equivalenza
Il TAR ha chiarito che l’agibilità – totale o limitata ad alcuni ambienti – non dimostra la regolarità edilizia:
- attiene solo a requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;
- non implica che l’edificio sia stato realizzato in conformità ai titoli edilizi;
- la verifica svolta per rilasciare la SCA è solo funzionale alla fruibilità degli spazi, non alla legittimità urbanistica dell’opera.
La riforma dell’art. 24 del dpr 380/2001, che consente l’agibilità parziale, non incide su questo principio: la certificazione riguarda alcune caratteristiche tecniche, non l’idoneità dell’intero complesso a ospitare un’attività sanitaria.
Esito: autorizzazione sanitaria revocata
Poiché il sopralluogo aveva evidenziato numerose difformità – locali hospice, spogliatoi, palestra, servizi, deposito rifiuti, cabina elettrica, centrale termica, opere strutturali non autorizzate – il TAR ha confermato che tali abusi impediscono il mantenimento dell’autorizzazione.
In sintesi, la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile è condizione imprescindibile per autorizzare e mantenere l’esercizio di attività sanitarie, indipendentemente dalla presenza di agibilità parziale o totale.
Ultimo aggiornamento
26 Dicembre 2025, 07:58
Sportello Unico per l'Edilizia