Sportello Unico per l'Edilizia

Decreto Sicurezza Lavoro: conversione in legge approvata

Il provvedimento, tra l’altro, prevede il raddoppio delle sanzioni in caso di mancata patente a crediti e il nuovo badge di cantiere

Data:
21 Dicembre 2025

L’Aula della Camera, nella seduta del 18 dicembre, ha approvato il DDL di conversione, con modificazioni, del DL 159/2025  “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”., cd. Decreto Sicurezza Lavoro. Per l’entrata in vigore manca solo la pubblicazione in GU.

L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Potenziamento della vigilanza

Le norme incentivano le misure di riduzione degli infortuni sul lavoro e premiano i datori di lavoro virtuosi, potenziando al contempo le attività di vigilanza e l’apparato sanzionatorio.

Badge di cantiere

La legge (art.3) orienta l’attività di vigilanza dell’INAIL in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato).

Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Nello specifico, tutte le aziende che svolgono attività in appalto o subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, nonché quelle operanti in ambiti considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale), saranno tenute a fornire ai propri lavoratori una tessera di riconoscimento personale.

La tessera dovrà contenere un codice identificativo univoco per prevenire frodi e potrà essere realizzata anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Per i dipendenti assunti attraverso questa piattaforma, la tessera sarà generata automaticamente con i dati già disponibili nel sistema.

Il badge di cantiere, quindi, sarà una sorta di ‘carta di identità del lavoratore’, strettamente collegata al cantiere in cui opera. Le modalità di attuazione saranno stablite con apposito decreto ministeriale

Raddoppio sanzioni patente a crediti

La multa per chi opera senza patente a crediti sale a 12.000 euro (dai precedenti 6.000) e la decurtazione dei punti scatterà immediatamente dopo la notifica del verbale di accertamento.

Formazione, indennizzi e tutela specifica

Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra l’altro:

  • rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;
  • visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

L’articolo 1-bis – inserito al Senato – pone per alcuni settori un termine di 30 giorni per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico.

Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione – nell’ambito dell’istituto della somministrazione di lavoro – di un lavoratore dipendente da un datore di lavoro somministratore. Le imprese interessate dal termine specifico di cui al presente articolo sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive.

DPI, scale verticali permanenti e sistemi contro le cadute

L’art.3 prevede che nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi.

Inoltre, sono modificate le norme sulle scale verticali permanenti fissate ad un supporto, nell’ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota. La novità pone in termini generali l’obbligo di adozione di un sistema di protezione, sopprimendo la limitazione secondo la quale l’obbligo di operatività del sistema di protezione era posto solo con riferimento ad un’altezza superiore a 2,49 metri dal pavimento o dai ripiani, e ammette un’alternativa tra il ricorso alla gabbia di sicurezza e l’adozione di un sistema di protezione individuale. Per le scale in oggetto già installate entro il 31 ottobre 2025, gli effetti prescrittivi della novella, secondo il comma 1-bis (inserito al Senato), decorrono dal 1° febbraio 2026.

Infine, viene modificata la disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota: si specifica che i sistemi di protezione collettiva – a cui occorre dare priorità rispetto a quelli di protezione individuale, come già previsto dal richiamato articolo 111, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81 del 2008 – sono costituiti, in via prioritaria, dai parapetti e dalle reti di sicurezza. La novella opera inoltre una ridefinizione della disciplina dei sistemi di protezione individuale, a cui si ricorre, come detto, in via subordinata; nell’ambito di questi ultimi sistemi, la norma, tra l’altro, prevede che quelli di arresto della caduta siano adottati in via subordinata rispetto agli altri e richiama altre prescrizioni già vigenti sui sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Ultimo aggiornamento

19 Dicembre 2025, 18:33