5 Novembre 2017
Muro di contenimento: in tema di distanze dalle costruzioni valgono le stesse regole degli edifici?
Muro di contenimento: la Cassazione chiarisce che la nozione di costruzione è unica e può essere estesa a qualsiasi manufatto vincolato al suolo
Il proprietario di un fondo citava in giudizio il vicino per la realizzazione di un muro di sostegno.
Il contenzioso nasceva a causa della presunta violazione della distanza delle costruzioni, prescritta dalle norme di attuazione del PRG comunale, nonché quelle previste dall’art. 905 cc., secondo cui “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo“.
Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il vicino ad arretrare il muro di contenimento, ma solo limitatamente a un determinato segmento.
La sentenza veniva poi confermata dalla Corte di appello.
Contro quest’ultima sentenza veniva proposto dunque ricorso in Cassazione dal proprietario del fondo.
Sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24473/2017, si esprime sul ricorso proposto dal proprietario del fondo.
Il ricorrente contesta la sentenza della Corte d’appello, che ha considerato il muro di contenimento una “costruzione” ai sensi dell’art. 873 cc, secondo cui “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di 3 metri . Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore (5 o 10 metri)”, ma si utilizza un concetto più ristretto di costruzione, riferibile ai soli edifici.
Secondo gli Ermellini la nozione di costruzione è unica e non può essere ridefinita da norme regolamentari. In tema di rispetto delle distanze legali stabilite dal cc e dalle norme dei regolamenti locali, la nozione di costruzione non si identifica con quella sola di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto con le seguenti caratteristiche:
non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa.
Il muro di sostegno del terrapieno, creato dal vicino, è quindi costruzione soggetta, ai sensi dell’art. 873 cc, all’eventuale maggiore distanza stabilita dalle norme regolamentari locali.
Pertanto la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dal proprietario del fondo, stabilendo che il muro debba essere arretrato ad una distanza maggiore (5/10 m).
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