Opere edilizie: il capannone di 80 metri quadrati richiede il permesso di costruire
Consiglio di Stato: un capannone di circa 80 metri quadrati, fissato su una base in calcestruzzo di circa 30 centimetri di altezza e caratterizzato da dimensioni planovolumetriche significative, configura a tutti gli effetti un intervento edilizio idoneo a modificare in modo autonomo il carico urbanistico. Di conseguenza, la sua realizzazione richiede il rilascio del permesso di costruire
Data:
20 Ottobre 2025
l Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5722/2024, ha chiarito i limiti tra opere pertinenziali e ampliamenti edilizi che richiedono il permesso di costruire, esaminando il ricorso relativo a un capannone abusivo. L’opera in questione era chiusa su tutti i lati, realizzata con pilastri in ferro ancorati nel calcestruzzo, copertura in lamiera e base in cemento di circa 30 centimetri, per una superficie complessiva di 80 mq.
Il TAR aveva già escluso che si trattasse di un’opera pertinenziale, ma la ricorrente sosteneva il contrario, ritenendo l’intervento riconducibile alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione leggera, trattandosi – a suo dire – di un vano tecnico a servizio del fabbricato principale. Secondo questa tesi, non sarebbe stato necessario il permesso di costruire, in quanto l’opera non avrebbe modificato in modo significativo l’assetto urbanistico. Al massimo, la sanzione applicabile sarebbe stata quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del Testo Unico dell’Edilizia.
La decisione del Consiglio di Stato
Palazzo Spada ha respinto il ricorso, precisando che un’opera di tali dimensioni non può essere considerata pertinenziale. Il capannone, infatti, ha comportato un evidente incremento della superficie utile e un aggravio del carico urbanistico, elementi che lo fanno rientrare a pieno titolo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire.
La sentenza ricorda che la pertinenza urbanistica ha un significato più ristretto rispetto a quella civilistica: può essere riconosciuta solo quando esista un effettivo rapporto funzionale e strumentale con il bene principale, senza che l’opera accessoria comporti un aumento del carico urbanistico o possa essere utilizzata in modo autonomo.
Quando un’opera è davvero “pertinenziale”
Secondo la giurisprudenza, una pertinenza deve avere dimensioni modeste, tali da non modificare in modo rilevante l’assetto del territorio, e deve essere funzionalmente dipendente dall’edificio principale, tanto da non poter essere separata da esso senza comprometterne la funzione.
Pertanto, solo le opere prive di un’autonoma destinazione e strettamente legate all’immobile principale possono qualificarsi come pertinenze edilizie.
Diversamente, come nel caso del capannone di 80 mq, si configura un intervento di nuova costruzione, che richiede necessariamente il permesso di costruire.
Ultimo aggiornamento
10 Ottobre 2025, 22:07
Sportello Unico per l'Edilizia