Prestazioni energetiche e calcolo APE: nuovo decreto Requisiti minimi in vigore dal 3 giugno
Dal 3 giugno 2026 sono cambiati APE (Attestato Prestazione Energetica), progettazione energetica, verifiche sugli impianti e criteri di classificazione degli interventi
Data:
9 Giugno 2026
Il 3 giugno 2026 è entrato ufficialmente in vigore il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 28 ottobre 2025 , recante “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»”.
Le nuove disposizioni puntano a uniformare la progettazione energetica nazionale, migliorare la qualità edilizia e allineare le prescrizioni tecniche alle più recenti norme europee.
Pertanto, dal 3 giugno 2026 sono cambiati APE (Attestato Prestazione Energetica), progettazione energetica, verifiche sugli impianti e criteri di classificazione degli interventi.
Quadro generale delle novità
Il provvedimento introduce metodologie di calcolo rinnovate, chiarisce la gestione dei ponti termici e aggiorna limiti e verifiche per nuove costruzioni, ristrutturazioni e interventi di riqualificazione. L’iter di approvazione ha coinvolto MASE, CTI, ENEA e Regioni, con un testo che recepisce le direttive europee EPBD III e IV.
Edificio di riferimento e ponti termici
Il nuovo decreto ridisegna il modello di edificio di riferimento, includendo esplicitamente i ponti termici (serramenti, balconi, architravi, ecc.), che entrano a pieno titolo nel bilancio energetico. La valutazione segue la norma UNI EN ISO 10211 e richiede che la trasmittanza di progetto comprenda anche il contributo lineico dei ponti termici.
Verifiche su involucro e trasmittanze
Vengono aggiornati i valori limite di trasmittanza delle strutture opache e trasparenti, con distinzioni per zona climatica e tipologia di intervento.
Nelle ristrutturazioni più rilevanti, le verifiche valgono per l’intero edificio; in quelle parziali, solo sulle parti interessate.
Per interventi dall’interno o in intercapedine è ammesso un incremento fino al 30% dei limiti, riconoscendo le difficoltà operative. Nei casi di riqualificazione dell’involucro, la verifica è semplificata ed esclusiva sulla sezione corrente.
Calcolo della prestazione energetica
La prestazione energetica è determinata come fabbisogno globale annuo di energia primaria per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, ACS e, nel non residenziale, illuminazione e movimentazione verticale. La metodologia, coerente con le UNI/CTI, utilizza un approccio mensile e considera anche l’energia rinnovabile prodotta all’interno del sistema edificio-impianto.
Impianti e sistemi di controllo
Il decreto rafforza gli obblighi sugli impianti: nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti è richiesta la regolazione climatica e la contabilizzazione del calore. Per gli immobili non residenziali diventano obbligatori sistemi di automazione e controllo di classe almeno B.
Mobilità elettrica
Negli edifici non residenziali è prevista l’installazione di un numero minimo di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, commisurate ai posti auto e al tipo di intervento.
Nel residenziale si richiede invece la sola predisposizione (tubazioni e canalizzazioni), senza obbligo di installazione immediata, e solo dove siano presenti aree di parcheggio.
Ultimo aggiornamento
9 Giugno 2026, 06:44
Sportello Unico per l'Edilizia