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Abusi edilizi in fascia autostradale: demolizione obbligatoria per le opere entro i 60 metri

TAR Toscana: le opere eseguite all'interno della fascia di rispetto autostradale risultano insanabili

Data:
13 Luglio 2026

Nella sentenza n. 1302/2026, il TAR Toscana ribadisce che gli interventi edilizi realizzati all’interno della fascia di rispetto autostradale sono privi dei presupposti per ottenere una sanatoria. Il vincolo di inedificabilità previsto dalla normativa stradale impedisce infatti il rilascio di titoli in sanatoria quando le opere sorgono entro 60 metri dall’autostrada. Per i Comuni, la decisione conferma la necessità di verificare prioritariamente la presenza del vincolo e la data di realizzazione del manufatto, elementi decisivi ai fini dell’istruttoria degli abusi edilizi.

Fascia di rispetto autostradale: un limite assoluto all’edificazione

Nella gestione dei procedimenti repressivi e delle istanze di sanatoria, gli uffici comunali devono considerare non solo i vincoli paesaggistici o cimiteriali, ma anche quelli derivanti dalla disciplina stradale. Tra questi assume particolare rilievo la fascia di rispetto delle autostrade, nella quale la normativa impone un divieto di edificazione che rende insanabili gli interventi abusivi realizzati in violazione delle distanze prescritte.

Il TAR Toscana, quindi, conferma che un manufatto costruito entro tale fascia non può essere regolarizzato, essendo incompatibile con il vincolo di inedificabilità previsto dalla legislazione di settore.

 

Il caso esaminato dal TAR

La controversia riguardava un’ordinanza comunale di demolizione emessa nei confronti di un manufatto destinato a rimessa e ripostiglio, realizzato senza titolo edilizio su un’area confinante con un tratto dell’autostrada A11 Firenze-Mare.

I proprietari hanno impugnato il provvedimento sostenendo che l’edificio fosse stato costruito prima dell’introduzione delle limitazioni previste dal Codice della Strada e che, proprio per tale ragione, il vincolo non fosse applicabile.

L’accertamento sulla data di costruzione del manufatto

Il TAR ha ritenuto preliminare verificare l’epoca effettiva di realizzazione dell’opera. Dall’istruttoria è emerso che il manufatto si trova immediatamente a ridosso delle pertinenze autostradali e che la documentazione storica relativa ai lavori di ampliamento dell’A11, eseguiti tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, non riportava alcuna costruzione nell’area interessata.

Anche il piano particellare predisposto per gli espropri necessari alla realizzazione dell’infrastruttura confermava l’assenza di edifici nel punto in cui oggi sorgono i manufatti.

Secondo il Collegio, pertanto, la costruzione è successiva all’imposizione del vincolo di inedificabilità e non può beneficiare di alcuna tutela derivante dalla preesistenza.

Il vincolo di inedificabilità precede il Codice della Strada

La sentenza ricostruisce anche l’evoluzione della disciplina normativa.

Già la legge n. 729 del 1961 vietava la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici lungo i tracciati autostradali a una distanza inferiore a 25 metri dal limite dell’area occupata dall’infrastruttura.

Successivamente il D.M. 1° aprile 1968, n. 1404 ha introdotto l’attuale fascia di rispetto di 60 metri per le autostrade ubicate fuori dai centri abitati, disciplina poi recepita e confermata dal Codice della Strada.

Ne consegue che il vincolo gravava sull’area già molti anni prima della realizzazione del manufatto contestato.

Nessuna possibilità di sanatoria

Per il TAR la presenza del vincolo comporta un effetto preciso: le opere eseguite all’interno della fascia di rispetto autostradale risultano insanabili.

La violazione riguarda infatti un limite di inedificabilità assoluta posto a tutela della sicurezza della circolazione e della funzionalità dell’infrastruttura viaria, circostanza che impedisce il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria.

La circostanza che il manufatto sia destinato a deposito o presenti dimensioni contenute non incide sulla valutazione di legittimità, poiché il divieto opera indipendentemente dalla tipologia dell’opera.

Le indicazioni operative per i Comuni

La pronuncia offre alcune indicazioni utili per l’attività degli uffici tecnici comunali:

  • nelle istruttorie relative agli abusi edilizi deve essere verificata prioritariamente la presenza della fascia di rispetto autostradale;
  • è necessario accertare con precisione la data di realizzazione del manufatto mediante documentazione storica, catastale, fotografica e progettuale;
  • la preesistenza dell’opera rispetto al vincolo deve essere dimostrata con elementi oggettivi e non può essere semplicemente affermata dal proprietario;
  • qualora l’edificio sia stato realizzato dopo l’introduzione del vincolo, l’intervento non può essere sanato e resta applicabile l’ordine di demolizione.

La decisione conferma quindi che il rispetto delle distanze dalle infrastrutture autostradali costituisce un requisito imprescindibile ai fini della legittimità edilizia e che il vincolo di inedificabilità rappresenta un ostacolo assoluto alla regolarizzazione delle opere abusive realizzate entro la fascia di 60 metri.

Ultimo aggiornamento

11 Luglio 2026, 18:17