La nuova istanza di sanatoria semplificata – Salva Casa può bloccare la demolizione
Tar Campania: la presentazione di un’istanza ex art. 36-bis del Testo Unico Edilizia determina lo spostamento dell'interesse del privato verso il nuovo procedimento di conformità, rendendo inefficace l'ordine demolitorio e improcedibile il contenzioso pendente
Data:
8 Luglio 2026
La sanatoria semplificata introdotta dal Decreto Salva Casa modifica in modo rilevante la gestione degli abusi edilizi minori già colpiti da ordinanza di demolizione. Come chiarito, in ultimo, dal Tar Salerno con la sentenza 1081/2026, la presentazione di un’istanza ex art. 36-bis del Testo Unico Edilizia
determina lo spostamento dell’interesse del privato verso il nuovo procedimento di conformità, rendendo inefficace l’ordine demolitorio e improcedibile il contenzioso pendente. Per i Comuni si apre una fase istruttoria autonoma, al termine della quale solo un eventuale nuovo diniego consente di riattivare l’azione repressiva.
La sanatoria semplificata del Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa ha introdotto una forma di regolarizzazione agevolata per gli abusi edilizi di minore gravità: parziali difformità dal titolo, interventi in assenza di SCIA o variazioni essenziali. La nuova disciplina consente la sanatoria in presenza di conformità edilizia al momento della realizzazione e urbanistica al momento della domanda, superando il modello tradizionale dell’accertamento di conformità “pieno” previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Effetti dell’istanza su una demolizione già ordinata
Quando, a fronte di un abuso pregresso, è già stata emessa un’ordinanza di demolizione, la presentazione di un’istanza ex art. 36-bis produce un effetto sostanziale: l’atto sanzionatorio perde efficacia in via temporanea. Il Comune è tenuto ad avviare una nuova istruttoria e a concluderla con un provvedimento espresso. Gli atti precedenti risultano, di fatto, superati.
Il caso deciso dalla giurisprudenza
Questo principio è stato chiarito dal TAR Salerno, chiamato a pronunciarsi su un’ordinanza di demolizione relativa a una tettoia realizzata su un terrazzo. Nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno presentato prima una SCIA in sanatoria e poi un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36-bis, come riformulato dalla legge n. 105/2024.
Dalla contestazione alla nuova istruttoria
Secondo il TAR, la sopravvenuta domanda di sanatoria fa venir meno l’interesse a ottenere una decisione sull’originaria impugnazione. L’attenzione del privato si sposta dalla legittimità dell’ordine demolitorio alla definizione del nuovo procedimento amministrativo, ancora in corso. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse sopravvenuta.
Demolizione sospesa, ma abuso non sanato
È essenziale distinguere gli effetti procedurali da quelli sostanziali: la presentazione dell’istanza non equivale a una regolarizzazione automatica. L’opera resta abusiva fino alla conclusione positiva del procedimento. Il Comune mantiene intatto il potere di rigettare la domanda e, in caso di diniego, di riattivare l’azione sanzionatoria con un nuovo provvedimento.
Indicazioni operative per i Comuni
Per gli uffici comunali, la sanatoria Salva Casa non rappresenta un “liberi tutti”, ma l’apertura di una seconda finestra procedimentale. L’ordine demolitorio perde efficacia solo in pendenza dell’istruttoria; l’esito finale dipende dalla verifica puntuale dei requisiti di conformità. Solo dopo la definizione della nuova istanza potrà essere consolidata la regolarizzazione oppure riavviata la demolizione.
Ultimo aggiornamento
8 Luglio 2026, 06:33
Sportello Unico per l'Edilizia