Abusi edilizi in zona vincolata: demolizione automatica indipendentemente dal tipo di titolo
Tar Campania: per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in aree paesaggisticamente vincolate vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione degli interventi, configurandosi legittimo l'esercizio del potere repressivo demolitorio in ogni caso, a prescindere
Data:
26 Maggio 2025
Realizzare lavori edilizi in zone soggette a tutela paesaggistica senza alcun titolo abilitativo comporta automaticamente la sanzione della demolizione, indipendentemente dal tipo di titolo richiesto (che sia SCIA, CILA o permesso di costruire).
È un principio fermamente ribadito dal TAR Campania nella sentenza n. 2862/2025 del 7 aprile, relativa al ricorso contro un’ordinanza di demolizione emessa da un Comune nei confronti del proprietario di un immobile che aveva eseguito opere abusive.
Le opere contestate: modifiche interne, tettoia e infissi
Nel caso esaminato, i lavori eseguiti riguardavano:
- la riorganizzazione degli spazi interni dell’abitazione;
- la chiusura di un’apertura su muratura portante;
- l’installazione di una tettoia in ferro di circa 3,60 mq;
- un nuovo cancelletto in legno;
- la sostituzione degli infissi originari con elementi in ferro-alluminio;
- la tinteggiatura delle facciate.
Tutti gli interventi sono stati eseguiti in assenza di autorizzazioni edilizie, in un contesto ambientale vincolato. Il Comune ha quindi disposto la demolizione ai sensi dell’art. 27, comma 2, del DPR 380/2001.
Il ricorso del proprietario: “Sono opere minori”
Il ricorrente ha sostenuto che:
- le modifiche non avrebbero richiesto permessi edilizi, essendo riconducibili alla semplice SCIA o CILA;
- la riorganizzazione interna non ha toccato parti strutturali e rientrerebbe nella manutenzione straordinaria;
- interventi come la sostituzione degli infissi o la tinteggiatura sarebbero di carattere estetico e non impattanti.
La posizione del TAR: il tipo di titolo non incide in area vincolata
I giudici amministrativi hanno chiarito che, anche se si trattasse di opere soggette solo a SCIA, il mancato possesso di qualsiasi titolo abilitativo in area tutelata impone comunque l’adozione della sanzione demolitoria.
In contesti paesaggistici, non importa quale titolo edilizio sia richiesto: senza autorizzazione paesaggistica, ogni intervento è considerato abusivo.
Il DPR 380/2001, infatti, prevede la demolizione automatica per tutte le opere eseguite senza titolo in zone vincolate.
In ogni caso, serviva il permesso di costruire
Il TAR ha inoltre stabilito che, per la tipologia di opere realizzate (in particolare la tettoia e la modifica dei prospetti), non sarebbe bastata una CILA o una SCIA.
Si tratta, infatti, di interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia “maggiore”, che altera l’estetica e la sagoma dell’edificio e, in quanto tali, richiede il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001.
L’autorizzazione paesaggistica è sempre necessaria in area tutelata
Il TAR richiama anche la giurisprudenza (ad esempio, Tar Catania n. 21/2025), secondo cui qualsiasi modifica che incida sull’aspetto esteriore di un immobile in zona vincolata richiede obbligatoriamente l’autorizzazione paesaggistica, anche qualora si tratti di interventi normalmente assoggettati a SCIA o CILA.
Senza questo parere paesaggistico, il titolo edilizio eventualmente rilasciato è da considerarsi privo di efficacia, e quindi l’intervento è illegittimo.
Conclusione operativa
In sintesi, in area vincolata:
- la demolizione è automatica per ogni intervento privo di titolo;
- il tipo di permesso non conta: anche un’opera soggetta a SCIA, se priva di autorizzazione paesaggistica, è abusiva;
- non è possibile “spezzettare” le opere per farle rientrare in categorie meno rigorose: la valutazione è complessiva;
- la sola sostituzione di infissi o tinteggiatura può essere sanzionata se parte di un insieme più ampio di interventi non autorizzati.
Ultimo aggiornamento
15 Maggio 2025, 20:02