Sportello Unico per l'Edilizia

Accertamento di conformità e limiti della sanatoria: cosa devono verificare i Comuni

Doppia conformità piena, esclusione delle sanatorie parziali e ruolo dell’istruttoria comunale

Data:
29 Giugno 2026

Con la sentenza 951/2026, il Tar Campania ha chiarito che nel regime dell’accertamento di conformità ordinario, disciplinato dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, il rilascio del permesso in sanatoria è ammesso solo quando l’intervento abusivo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domandaNon è consentito utilizzare la sanatoria per “completare” o correggere opere non conformi mediante ulteriori lavori: i titoli edilizi in sanatoria non possono avere natura autorizzatoria futura.

Doppia conformità ordinaria e sanatoria semplificata

Per gli abusi edilizi sostanziali (assenza di permesso di costruire o totale difformità dal titolo) resta applicabile esclusivamente la doppia conformità piena.

Diversamente, il procedimento semplificato introdotto dal c.d. Salva Casa riguarda solo violazioni minori (parziali difformità, assenza di SCIA, variazioni essenziali) e consente una verifica asincrona dei requisiti. Nei casi di abuso “maggiore” non sono ammessi accordi, condizioni o prescrizioni correttive concordate con l’amministrazione.

Il caso esaminato dal giudice amministrativo

La sentenza del Tar Salerno ribadisce tali principi con riferimento a opere realizzate in centro storico in difformità dalla SCIA: copertura lignea inclinata e portico con pilastri metallici di rilevanti dimensioni. Il Comune ha legittimamente negato la sanatoria per contrasto con le norme di zona, violazione delle distanze, carenza della prova sullo stato legittimo e mancato rispetto della disciplina antisismica.

Divieto di sanatorie parziali o condizionate

L’accertamento di conformità non consente di regolarizzare solo singole parti dell’intervento né di subordinare il rilascio del titolo all’esecuzione di opere integrative. La costruzione deve essere valutata unitariamente: se anche una sola parte risulta non conforme, l’intera opera è insanabile. Questo orientamento esclude ogni forma di sanatoria “a fasi” o condizionata.

Onere della prova e stato legittimo

L’onere di dimostrare la doppia conformità grava integralmente sul privato. Gli uffici comunali devono valutare esclusivamente la documentazione prodotta (titoli edilizi pregressi, elaborati grafici, rilievi, documenti catastali storici). In assenza di prova adeguata, il diniego è doveroso. Le dichiarazioni sostitutive non sono sufficienti a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile.

Qualificazione dell’intervento e vincoli del centro storico

Interventi che modificano sagoma, prospetti o consistenza fisica dell’edificio rientrano nella ristrutturazione edilizia e non possono essere assimilati a manutenzione straordinaria o risanamento conservativo. In ambiti storici, dove gli strumenti urbanistici ammettono solo categorie conservative, tali opere risultano strutturalmente incompatibili e, quindi, non sanabili.

Ultimo aggiornamento

10 Giugno 2026, 23:39