Sportello Unico per l'Edilizia

Cambio di destinazione d’uso senza opere

Risposta Se la ricostruzione del deposito agricolo danneggiato dal terremoto ha beneficiato di contributi pubblici erogati ai sensi della L.

Data:
27 Aprile 2026

Risposta
Se la ricostruzione del deposito agricolo danneggiato dal terremoto ha beneficiato di contributi pubblici erogati ai sensi della L. 219/1981 occorre verificare anzitutto se c’è un vincolo specifico di destinazione d’uso temporale, trascritto, ancora in essere.

Premesso che la destinazione d’uso di un immobile è quella legittimata dai titoli edilizi e dalla documentazione richiamata dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 23-ter “Mutamento di destinazione d‘uso urbanisticamente rilevante” del medesimo d.P.R. (come modificato dal d.l. 69/2024 conv. con modifiche con L. 105/2024 c.d. “Salva-Casa”), chiarisce al comma 1 la nozione di “assenza di opere” e al comma 1-ter disciplina il passaggio verticale tra categorie funzionali diverse tra quelle elencate al comma 1.

In questi casi, la rilevanza urbanistica è intrinseca al mutamento stesso, indipendentemente dalla presenza o meno di opere edilizie.

Nelle zone A, B, C, del d.m. 1444/1968 o zone equipollenti secondo la legislazione regionale, come espressamente esplicita il comma 1-ter del citato art. 23-ter del TUE, il cambio d’uso tra categorie funzionalmente diverse, per singole unità immobiliari, è sempre ammesso, nel rispetto delle normative di settore e ferma la possibilità del piano urbanistico comunale di fissare specifiche condizioni. Restano invece escluse e dunque continuano ad essere disciplinate dalla pianificazione comunale le zone E per evitare trasformazioni non coerenti con la finalità di preservare le funzioni agricole e la tutela del territorio rurale e le zone D e F rispettivamente aree produttive e aree destinate a servizi e attrezzature collettive.

Ciò detto per il necessario inquadramento, il cambio di destinazione d’uso in zona C da “deposito agricolo” a “abitazione” anche meramente funzionale di una unità immobiliare ricadente in un’area vincolata SIC/Riserva, deve essere sottoposto al nulla osta dell’Ente Parco che deve valutare la compatibilità della nuova destinazione d’uso con il piano di tutela della riserva e alla VInCA che deve valutare se la nuova destinazione d’uso determina un’incidenza significativa sul sito.

Sotto il profilo edilizio il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, richiede il titolo edilizio indicato al comma 1-quinquies dell’art. 23-ter del TUE e l’autorizzazione paesaggistica.

Avvenendo tra due categorie funzionalmente autonome e quindi non omogenee tra loro, comporta un aggravio del carico urbanistico sul territorio e configura la realizzazione di nuova superficie residenziale rispetto a quanto originariamente autorizzato.

Infine, la trasformazione da “deposito agricolo” ad “abitazione” non può avvenire senza garantire gli adeguamenti necessari al rispetto dei requisiti igienico-sanitari (d.m. 5/7/1975, regolamento edilizio/d’igiene comunale), delle normative di settore (impianti, isolamento termico, ecc.) e con distribuzione dei vani, atti ad assicurare condizioni di sicurezza, d’igiene e salubrità prescritti dalle normative vigenti per un’abitazione funzionale.

Ultimo aggiornamento

22 Aprile 2026, 20:05