Cambio di destinazione d’uso senza opere
Risposta Se la ricostruzione del deposito agricolo danneggiato dal terremoto ha beneficiato di contributi pubblici erogati ai sensi della L.
Data:
27 Aprile 2026
Risposta
Se la ricostruzione del deposito agricolo danneggiato dal terremoto ha beneficiato di contributi pubblici erogati ai sensi della L. 219/1981 occorre verificare anzitutto se c’è un vincolo specifico di destinazione d’uso temporale, trascritto, ancora in essere.
Premesso che la destinazione d’uso di un immobile è quella legittimata dai titoli edilizi e dalla documentazione richiamata dall’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. L’art. 23-ter “Mutamento di destinazione d‘uso urbanisticamente rilevante” del medesimo d.P.R. (come modificato dal d.l. 69/2024 conv. con modifiche con L. 105/2024 c.d. “Salva-Casa”), chiarisce al comma 1 la nozione di “assenza di opere” e al comma 1-ter disciplina il passaggio verticale tra categorie funzionali diverse tra quelle elencate al comma 1.
In questi casi, la rilevanza urbanistica è intrinseca al mutamento stesso, indipendentemente dalla presenza o meno di opere edilizie.
Nelle zone A, B, C, del d.m. 1444/1968 o zone equipollenti secondo la legislazione regionale, come espressamente esplicita il comma 1-ter del citato art. 23-ter del TUE, il cambio d’uso tra categorie funzionalmente diverse, per singole unità immobiliari, è sempre ammesso, nel rispetto delle normative di settore e ferma la possibilità del piano urbanistico comunale di fissare specifiche condizioni. Restano invece escluse e dunque continuano ad essere disciplinate dalla pianificazione comunale le zone E per evitare trasformazioni non coerenti con la finalità di preservare le funzioni agricole e la tutela del territorio rurale e le zone D e F rispettivamente aree produttive e aree destinate a servizi e attrezzature collettive.
Ciò detto per il necessario inquadramento, il cambio di destinazione d’uso in zona C da “deposito agricolo” a “abitazione” anche meramente funzionale di una unità immobiliare ricadente in un’area vincolata SIC/Riserva, deve essere sottoposto al nulla osta dell’Ente Parco che deve valutare la compatibilità della nuova destinazione d’uso con il piano di tutela della riserva e alla VInCA che deve valutare se la nuova destinazione d’uso determina un’incidenza significativa sul sito.
Sotto il profilo edilizio il cambio di destinazione d’uso, con o senza opere, richiede il titolo edilizio indicato al comma 1-quinquies dell’art. 23-ter del TUE e l’autorizzazione paesaggistica.
Avvenendo tra due categorie funzionalmente autonome e quindi non omogenee tra loro, comporta un aggravio del carico urbanistico sul territorio e configura la realizzazione di nuova superficie residenziale rispetto a quanto originariamente autorizzato.
Infine, la trasformazione da “deposito agricolo” ad “abitazione” non può avvenire senza garantire gli adeguamenti necessari al rispetto dei requisiti igienico-sanitari (d.m. 5/7/1975, regolamento edilizio/d’igiene comunale), delle normative di settore (impianti, isolamento termico, ecc.) e con distribuzione dei vani, atti ad assicurare condizioni di sicurezza, d’igiene e salubrità prescritti dalle normative vigenti per un’abitazione funzionale.
Ultimo aggiornamento
22 Aprile 2026, 20:05
Sportello Unico per l'Edilizia