Sportello Unico per l'Edilizia

Opere in aree vincolate: muro di sostegno senza autorizzazione paesaggistica da demolire

Il TAR Campania fornisce indicazioni operative ai Comuni in merito alla realizzazione e ricostruzione dei muri di sostegno in presenza di vincoli paesaggistici

Data:
1 Maggio 2026

Quando un’opera edilizia viene realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, è sempre necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica. In assenza di questo titolo, l’amministrazione comunale è tenuta ad applicare la sanzione demolitoria, indipendentemente dal tipo di titolo edilizio richiesto (permesso di costruire o SCIA) o dalla natura pertinenziale dell’intervento.

Questo principio è stato ribadito dal Tar Campania (sentenza n. 3639/2024) in relazione alla ricostruzione di un muro di sostegno realizzato con pali trivellati e paletti metallici in un’area tutelata, per il quale il Comune aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.

Ricostruzione del muro: non manutenzione ma ristrutturazione

Secondo il tribunale amministrativo, la valutazione dell’intervento deve considerare l’insieme delle opere eseguite: oltre alla ricostruzione del muro, anche l’installazione di paletti e rete e la rimozione di alberi.

In base alle caratteristiche costruttive, l’intervento non può essere qualificato come semplice manutenzione, ma come ristrutturazione edilizia, poiché ha comportato la sostanziale ricostruzione del manufatto con caratteristiche diverse rispetto a quello originario. Per questo motivo è corretta l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 33 del Testo unico dell’edilizia.

 

Muri di cinta e muri di contenimento: quale titolo serve

In linea generale, i muri di cinta di modeste dimensioni possono essere realizzati tramite SCIA. Diverso il caso dei muri di contenimento, che creano o modificano un dislivello del terreno: se incidono sull’assetto urbanistico del territorio, sono considerati nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire.

Tuttavia, nelle aree vincolate questa distinzione perde rilievo: la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica rende comunque l’opera abusiva.

Mancanza dell’autorizzazione paesaggistica: demolizione obbligatoria

Il TAR ha chiarito che la vera ragione dell’ordinanza di demolizione è l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica. L’articolo 27 del DPR 380/2001 attribuisce infatti ai Comuni un potere-dovere di vigilanza sull’attività edilizia, imponendo l’adozione dei provvedimenti di ripristino quando opere realizzate in aree vincolate risultano prive dei necessari titoli.

Si tratta di un obbligo privo di margini di discrezionalità: la demolizione deve essere disposta anche nel caso di interventi che, in condizioni ordinarie, potrebbero essere realizzati con SCIA.

Quando non si applica l’esenzione paesaggistica

Il ricorrente aveva sostenuto che l’opera fosse esente da autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017, ma il giudice ha escluso tale possibilità.

L’esenzione prevista per la ricostruzione dei muri di contenimento vale solo in caso di ricostruzione fedele, mentre nel caso esaminato il nuovo muro presentava caratteristiche costruttive e morfologiche diverse rispetto a quello preesistente, anche per la presenza di una palificata interrata.

In queste situazioni è quindi necessario ottenere almeno l’autorizzazione paesaggistica semplificata, la cui assenza comporta l’obbligo di demolizione dell’opera abusiva.

Ultimo aggiornamento

12 Aprile 2026, 12:17